Art. 29
Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e
rimpatrio
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore,
laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di
frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone
rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo
23 bis del citato regolamento (UE) 2016/ 399, e lo straniero e'
trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato
XII del medesimo regolamento.»;
2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
b) all'articolo 14, comma 5-quater, le parole: «Si applicano, in
ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono
situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si
applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo».
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio
2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati
trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo
separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con
le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto
legislativo.».
3. L'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 1-bis
e dell'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato
dalla presente legge:
Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice
frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello
Stato.
1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il
Questore, laddove siano conferite alla Questura le
attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita'
relative al trasferimento di persone rintracciate nelle
zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23-bis
del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e'
trasferito immediatamente secondo la procedura di cui
all'Allegato XII del medesimo regolamento.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei
commi 1 e 1.1. e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il
respingimento. La procura al difensore puo' essere
rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana
competente per territorio.
Omissis.».
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - Omissis.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali
diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo
periodo e salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni
personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo
periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5
-ter, quarto periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 (Attuazione della
direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati
membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio
2020, n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Trattamento dei dati personali). - Omissis.
I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono,
altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice
unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati
trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita'
previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto
legislativo.
Omissis.».
- L'art. 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), abrogato dalla presente legge,
riguardava il Processo avverso il provvedimento di
espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea.