Art. 29 
 
Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e
                              rimpatrio 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        « 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il  Questore,
laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di  polizia  di
frontiera, cura le attivita' relative  al  trasferimento  di  persone
rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi  dell'articolo
23 bis del citato regolamento (UE)  2016/  399,  e  lo  straniero  e'
trasferito immediatamente secondo la procedura  di  cui  all'Allegato
XII del medesimo regolamento.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole:  «ai  sensi  del  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»; 
    b) all'articolo 14, comma 5-quater, le parole: «Si applicano,  in
ogni caso, le disposizioni di cui al  comma  5-ter,  quarto  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui  sopraggiungono
situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento   di   espulsione   per   violazione   all'ordine    di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo». 
  2. All'articolo 12, comma 4,  del  decreto  legislativo  11  maggio
2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati
trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno,   in   modo
separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e  con
le modalita' previste per i dati API ai sensi  del  medesimo  decreto
legislativo.». 
  3. L'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 1-bis
          e dell'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione  dello  straniero)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1998, n.  191,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera
          respinge gli stranieri che  si  presentano  ai  valichi  di
          frontiera senza avere  i  requisiti  richiesti  dal  codice
          frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal
          presente testo unico per l'ingresso  nel  territorio  dello
          Stato. 
                1.1. L'ufficio di  polizia  di  frontiera  ovvero  il
          Questore,  laddove  siano  conferite   alla   Questura   le
          attribuzioni di polizia di  frontiera,  cura  le  attivita'
          relative al trasferimento  di  persone  rintracciate  nelle
          zone di frontiera interne, ai  sensi  dell'articolo  23-bis
          del citato regolamento (UE) 2016/399,  e  lo  straniero  e'
          trasferito  immediatamente  secondo  la  procedura  di  cui
          all'Allegato XII del medesimo regolamento. 
                1-bis. Contro i provvedimenti di  respingimento  alla
          frontiera di applicazione immediata adottati ai  sensi  dei
          commi  1  e  1.1.   e'   ammesso   ricorso   al   tribunale
          amministrativo regionale nella cui circoscrizione  ha  sede
          l'ufficio di  polizia  di  frontiera  che  ha  disposto  il
          respingimento.  La  procura  al   difensore   puo'   essere
          rilasciata   innanzi   all'autorita'   consolare   italiana
          competente per territorio. 
                Omissis.». 
                «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - Omissis. 
                5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Salvo il caso in cui  sopraggiungono  situazioni  personali
          diverse,  non  si  procede   all'adozione   di   un   nuovo
          provvedimento di espulsione per  violazione  all'ordine  di
          allontanamento adottato dal questore  ai  sensi  del  primo
          periodo e salvo il caso in  cui  sopraggiungono  situazioni
          personali diverse, non si procede all'adozione di un  nuovo
          provvedimento di espulsione per  violazione  all'ordine  di
          allontanamento adottato dal questore  ai  sensi  del  primo
          periodo e si applicano le disposizioni di cui  al  comma  5
          -ter, quarto periodo. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  4,  del
          decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 (Attuazione della
          direttiva (UE)  2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la  direttiva
          98/41/CE del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle
          persone a bordo delle navi  da  passeggeri  che  effettuano
          viaggi  da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della
          Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, relativa alle formalita' di  dichiarazione
          delle navi in arrivo e/o in partenza da porti  degli  Stati
          membri), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  maggio
          2020, n. 136, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Trattamento dei dati personali). - Omissis. 
                I  dati  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  5  sono,
          altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al
          Regolamento (UE) 2016/399  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  9  marzo  2016,  che  istituisce  un  codice
          unionale  relativo  al  regime  di  attraversamento   delle
          frontiere  da  parte  delle   persone   (codice   frontiere
          Schengen).  A  tal  fine,  i  dati   sono   trasferiti   al
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  I  dati
          trasmessi ai sensi del secondo periodo  sono  raccolti  dal
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo  di
          cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio  2018,
          n. 53, e sono trattati  nei  termini  e  con  le  modalita'
          previste per i dati  API  ai  sensi  del  medesimo  decreto
          legislativo. 
                Omissis.». 
              -  L'art.  142  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese  di  giustizia),  abrogato  dalla   presente   legge,
          riguardava  il  Processo  avverso   il   provvedimento   di
          espulsione  del  cittadino  di   Stati   non   appartenenti
          all'Unione europea.