Art. 30
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di
permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di
notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo
sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell' Unione
europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la
localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento,
l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture
destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei
cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e
a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui
all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite
dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142» sono aggiunte le seguenti: «, oppure mediante posta elettronica
certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente
ha eletto domicilio»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure
attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato».
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato
dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024,
prevede un pacchetto di dieci atti normativi che riformano
strutturalmente la gestione di asilo, frontiere e rimpatri.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 222, comma 3, lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:
«Art. 222 (Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC)). - Omissis
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC:
Omissis
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella
predisposizione degli atti, nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione
del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte
delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di
intesa, delle indicazioni dell'ANAC, qualora non
adeguatamente motivato, e' valutato ai fini della
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 63;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3-bis, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
dalla presente legge:
Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - Omissis
3-bis. La localizzazione e la realizzazione dei
centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche'
l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono
effettuati, fino al 31 dicembre 2028, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita'
di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213,
comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40, come modificato dalla presente legge:
Art. 11 (Obblighi del richiedente asilo). - Omissis.
3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o
trattenuto presso i centri o le strutture di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della
protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo
domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142 oppure mediante posta elettronica certificata,
anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha
eletto domicilio. Le notificazioni sono effettuate da parte
della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale
secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n.
890, e successive modificazioni oppure attraverso l'invio
all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
Omissis.».