Art. 30 
 
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e  dei  centri  di
  permanenza per il rimpatrio e semplificazione  delle  modalita'  di
  notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione  del  Patto  europeo
sulla migrazione e  l'asilo,  adottato  dal  Consiglio  dell'  Unione
europea  in  data  14  maggio  2024,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a  derogare,  fino  al  31   dicembre   2028,   per   la
localizzazione, la  costruzione,  l'acquisizione,  il  completamento,
l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e  infrastrutture
destinate all'assistenza,  all'accoglienza  e  al  trattenimento  dei
cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili   derivanti   dall'appartenenza   all'Unione    europea.
L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e
a titolo gratuito, l'attivita'  di  vigilanza  collaborativa  di  cui
all'articolo 222, comma 3,  lettera  h),  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  2. All'articolo 19, comma  3-bis,  del  decreto-legge  17  febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017, n. 46, le parole «fino al 31  dicembre  2026»  sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028». 
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, dopo le parole  «ai  sensi  del  comma  2  e
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142» sono aggiunte le seguenti: «, oppure mediante posta  elettronica
certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente
ha eletto domicilio»; 
    b) al secondo periodo: 
      1) le parole: «In tal caso» sono soppresse; 
      2) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  oppure
attraverso l'invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
dichiarato». 
  4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato
          dal Consiglio dell'Unione europea in data 14  maggio  2024,
          prevede un pacchetto di dieci atti normativi che  riformano
          strutturalmente la gestione di asilo, frontiere e rimpatri. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante «Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 222, comma  3,  lettera
          h), del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici) e pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O.: 
                «Art.   222   (Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC)). - Omissis 
                3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: 
                Omissis 
                  h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata  a  sostenere  le  medesime  nella
          predisposizione  degli  atti,  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara e nella  fase  di  esecuzione
          del contratto; il persistente mancato  rispetto,  da  parte
          delle stazioni  appaltanti  firmatarie  dei  protocolli  di
          intesa,   delle   indicazioni   dell'ANAC,   qualora    non
          adeguatamente  motivato,  e'   valutato   ai   fini   della
          qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai  sensi
          dell'articolo 63; 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13   aprile   2017,   n.   46
          (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto  dell'immigrazione  illegale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato
          dalla presente legge: 
                Art.  19   (Disposizioni   urgenti   per   assicurare
          l'effettivita' delle  espulsioni  e  il  potenziamento  dei
          centri di permanenza per i rimpatri). - Omissis 
                3-bis.  La  localizzazione  e  la  realizzazione  dei
          centri di nuova istituzione  di  cui  al  comma  3  nonche'
          l'ampliamento e il ripristino  dei  centri  esistenti  sono
          effettuati, fino al 31 dicembre 2028, anche  in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
          salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea.  Nell'ambito  delle  procedure  per  l'ampliamento
          della rete dei centri di permanenza per i rimpatri  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  l'Autorita'  nazionale
          anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto,  l'attivita'
          di vigilanza  collaborativa  ai  sensi  dell'articolo  213,
          comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione
          della direttiva 2005/85/CE  recante  norme  minime  per  le
          procedure  applicate  negli  Stati  membri  ai   fini   del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  febbraio  2008,  n.
          40, come modificato dalla presente legge: 
                Art. 11 (Obblighi del richiedente asilo). - Omissis. 
                3-bis.  Quando  il  richiedente  non  e'  accolto   o
          trattenuto  presso  i  centri  o  le   strutture   di   cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto
          2015,  n.  142,  le  notificazioni   degli   atti   e   dei
          provvedimenti del procedimento per il riconoscimento  della
          protezione internazionale sono effettuate  presso  l'ultimo
          domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e
          dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
          2015, n. 142 oppure mediante posta elettronica certificata,
          anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha
          eletto domicilio. Le notificazioni sono effettuate da parte
          della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale
          secondo le disposizioni della legge 20  novembre  1982,  n.
          890, e successive modificazioni oppure  attraverso  l'invio
          all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. 
                Omissis.».