Art. 30 bis 
 
       Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti 
 
  1.  All'articolo  14-ter  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole:  «anche  in  collaborazione  con  le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel  settore
dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale
forense,»; 
  b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la
corresponsione  ai  singoli  rappresentanti  legali,  da  parte   del
Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi
del comma 3-bis»; 
  c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha  fornito
assistenza al cittadino straniero nella fase di  presentazione  della
richiesta di partecipazione ad un programma di  rimpatrio  volontario
assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello  straniero,
un compenso pari alla misura del contributo economico  per  le  prime
esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro  dell'interno  di
cui al comma 2». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro  246.000  per  l'anno
2026 e ad euro 492.000 per  ciascuno  degli  anni  2027  e  2028,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14-ter,  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
          Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui
          al  comma  7,  attua,  anche  in  collaborazione   con   le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel  settore  dei  rimpatri,  con  il  Consiglio  nazionale
          forense, con gli enti  locali  e  con  associazioni  attive
          nell'assistenza  agli  immigrati,  programmi  di  rimpatrio
          volontario ed assistito verso il  Paese  di  origine  o  di
          provenienza di  cittadini  di  Paesi  terzi,  salvo  quanto
          previsto al comma 3. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          definite le linee guida per la realizzazione dei  programmi
          di rimpatrio volontario ed assistito, fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
          quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche'  i
          criteri per l'individuazione  delle  organizzazioni,  degli
          enti e delle associazioni di cui al comma  1  del  presente
          articolo e per la corresponsione ai singoli  rappresentanti
          legali, da  parte  del  Consiglio  nazionale  forense,  dei
          compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis. 
                3.  Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente
          presente  nel  territorio  e'  ammesso  ai   programmi   di
          rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura  del  luogo  ove
          egli si trova ne da'  comunicazione,  senza  ritardo,  alla
          competente questura, anche in via telematica.  Fatto  salvo
          quanto previsto al comma 6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
          provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10,  comma  2,
          13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
          misure eventualmente adottate dal questore ai  sensi  degli
          articoli 13, comma 5.2, e 14,  comma  1-bis.  La  questura,
          dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la  comunicazione,
          anche in  via  telematica,  dell'avvenuto  rimpatrio  dello
          straniero, avvisa l'autorita'  giudiziaria  competente  per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 
                3-bis. Al rappresentante legale  munito  di  mandato,
          che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase
          di presentazione della richiesta di  partecipazione  ad  un
          programma   di   rimpatrio   volontario    assistito,    e'
          riconosciuto, ad esito della partenza dello  straniero,  un
          compenso pari alla misura del contributo economico  per  le
          prime esigenze previsto ai sensi del decreto  del  Ministro
          dell'interno di cui al comma 2. 
                4. Nei confronti dello straniero che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma  4,  anche
          con le modalita' previste dall'articolo 14. 
                5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri che: 
                  a) hanno gia' beneficiato dei programmi di  cui  al
          comma 1; 
                  b) si trovano nelle condizioni di cui  all'articolo
          13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno  ottemperato
          a uno dei provvedimenti emessi dalla  competente  autorita'
          in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13; 
                  c)  siano  destinatari  di  un   provvedimento   di
          espulsione come sanzione penale o come conseguenza  di  una
          sanzione penale ovvero di un provvedimento di  estradizione
          o di un mandato di arresto  europeo  o  di  un  mandato  di
          arresto da parte della Corte penale internazionale. 
                6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di  permanenza  per  i
          rimpatri rimangono  nel  Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della  durata  massima  prevista  dall'articolo  14,
          comma 5. 
                7.  Al  finanziamento  dei  programmi  di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
                  a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
          cui  all'articolo  14-bis,  individuate   annualmente   con
          decreto del Ministro dell'interno; 
                  b) delle  risorse  disponibili  dei  fondi  europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione.».