Art. 30 bis
Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti
1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore
dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale
forense,»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la
corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del
Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi
del comma 3-bis»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito
assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della
richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario
assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero,
un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime
esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 2».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l'anno
2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con il Consiglio nazionale
forense, con gli enti locali e con associazioni attive
nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio
volontario ed assistito verso il Paese di origine o di
provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo e per la corresponsione ai singoli rappresentanti
legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei
compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di
rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove
egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,
dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato,
che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase
di presentazione della richiesta di partecipazione ad un
programma di rimpatrio volontario assistito, e'
riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un
compenso pari alla misura del contributo economico per le
prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato
a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita'
in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.».