Art. 30 ter
Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti
1. All'articolo 16, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo le parole: «senza formalita'» sono inserite le seguenti: «,
nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre
istanze proposte o pendenti relative al detenuto».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione). - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del
codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna
per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, che impediscono
l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in
caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo
14, commi 5-ter e 5-quater.
1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di
cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo'
essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13,
comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura
dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal
questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione
per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628,
terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In
caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia
stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per
reati che non la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto
dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore
del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita'
dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione
dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il
Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita'
del detenuto straniero sono inserite nella cartella
personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230.
6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato
possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti
utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
di detenzione del condannato. Il magistrato decide con
decreto motivato, senza formalita', nel termine di quindici
giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o
pendenti relative al detenuto. Il decreto e' comunicato al
pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i
quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il
magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio.
Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19.
9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e'
possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
ripristino dello stato di detenzione per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
espulsione.».