Art. 30 ter 
 
     Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti 
 
  1. All'articolo 16, comma 6, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, dopo le parole: «senza formalita'» sono inserite le seguenti: «,
nel termine di quindici giorni,  con  precedenza  rispetto  ad  altre
istanze proposte o pendenti relative al detenuto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
          o alternativa  alla  detenzione).  -  1.  Il  giudice,  nel
          pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
          nell'applicare la pena su richiesta ai sensi  dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale  nei  confronti  dello
          straniero che si trovi in taluna delle situazioni  indicate
          nell'articolo  13,  comma  2,  quando  ritiene  di   dovere
          irrogare la pena detentiva entro il limite di  due  anni  e
          non ricorrono le condizioni  per  ordinare  la  sospensione
          condizionale della pena  ai  sensi  dell'articolo  163  del
          codice penale ovvero nel pronunciare sentenza  di  condanna
          per il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
          ricorrano le  cause  ostative  indicate  nell'articolo  14,
          comma  1,  del  presente  testo  unico,   che   impediscono
          l'esecuzione immediata dell'espulsione con  accompagnamento
          alla  frontiera  a  mezzo  della   forza   pubblica,   puo'
          sostituire la medesima pena con la misura  dell'espulsione.
          Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano,  in
          caso di sentenza di condanna, ai reati di cui  all'articolo
          14, commi 5-ter e 5-quater. 
                1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di
          cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14,  commi  5-ter  e
          5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1  puo'
          essere disposta per la durata stabilita  dall'articolo  13,
          comma 14. Negli altri casi di cui al  comma  1,  la  misura
          dell'espulsione puo' essere disposta  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni. 
                2. L'espulsione di cui al comma  1  e'  eseguita  dal
          questore anche se la sentenza non e' irrevocabile,  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4. 
                3. L'espulsione di cui al comma  1  non  puo'  essere
          disposta nei casi in cui la condanna riguardi  uno  o  piu'
          delitti previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),
          del codice di procedura penale, ovvero i  delitti  previsti
          dal  presente  testo  unico,  puniti  con   pena   edittale
          superiore nel massimo a due anni. 
                4. Se lo  straniero  espulso  a  norma  del  comma  1
          rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
          termine previsto dall'articolo 13, comma  14,  la  sanzione
          sostitutiva e' revocata dal giudice competente. 
                5.  Nei  confronti  dello  straniero,   identificato,
          detenuto, che si trova in taluna delle situazioni  indicate
          nell'articolo 13, comma  2,  che  deve  scontare  una  pena
          detentiva, anche residua, non  superiore  a  due  anni,  e'
          disposta l'espulsione. Essa non puo'  essere  disposta  nei
          casi di condanna per i delitti previsti  dall'articolo  12,
          commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
          per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
          lettera a) del codice di procedura penale, fatta  eccezione
          per quelli consumati o tentati di cui  agli  articoli  628,
          terzo comma e 629, secondo comma,  del  codice  penale.  In
          caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene
          concorrenti, l'espulsione  e'  disposta  anche  quando  sia
          stata espiata la parte di pena relativa alla  condanna  per
          reati che non la consentono. 
                5-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma   5,   all'atto
          dell'ingresso in carcere  di  un  cittadino  straniero,  la
          direzione dell'istituto penitenziario richiede al  questore
          del luogo le informazioni sulla  identita'  e  nazionalita'
          dello stesso. Nei  medesimi  casi,  il  questore  avvia  la
          procedura di  identificazione  interessando  le  competenti
          autorita' diplomatiche e procede  all'eventuale  espulsione
          dei  cittadini  stranieri  identificati.  A  tal  fine,  il
          Ministro  della  giustizia  ed  il  Ministro   dell'interno
          adottano i necessari strumenti di coordinamento. 
                5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita'
          del  detenuto  straniero  sono  inserite   nella   cartella
          personale  dello  stesso  prevista  dall'articolo  26   del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230. 
                6. Salvo che il questore comunichi che non  e'  stato
          possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
          direzione dell'istituto penitenziario  trasmette  gli  atti
          utili per l'adozione del  provvedimento  di  espulsione  al
          magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
          di detenzione del  condannato.  Il  magistrato  decide  con
          decreto motivato, senza formalita', nel termine di quindici
          giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o
          pendenti relative al detenuto. Il decreto e' comunicato  al
          pubblico ministero, allo straniero e al  suo  difensore,  i
          quali, entro il termine di dieci giorni,  possono  proporre
          opposizione dinanzi al tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo
          straniero non e' assistito da un difensore di  fiducia,  il
          magistrato provvede alla nomina di un difensore  d'ufficio.
          Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. 
                7. L'esecuzione del decreto di espulsione di  cui  al
          comma 6 e' sospesa fino  alla  decorrenza  dei  termini  di
          impugnazione   o   della   decisione   del   tribunale   di
          sorveglianza e, comunque, lo stato  di  detenzione  permane
          fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i  necessari
          documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
          competente per il luogo di detenzione dello  straniero  con
          la modalita' dell'accompagnamento alla  frontiera  a  mezzo
          della forza pubblica. 
                8. La pena e' estinta alla scadenza  del  termine  di
          dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma
          5,   sempre   che   lo   straniero   non   sia    rientrato
          illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale  caso,
          lo  stato  di  detenzione  e'   ripristinato   e   riprende
          l'esecuzione della pena. 
                9. L'espulsione a titolo di  sanzione  sostitutiva  o
          alternativa alla detenzione non si applica ai casi  di  cui
          all'articolo 19. 
                9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non  e'
          possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
          di  forza  maggiore,  l'autorita'  giudiziaria  dispone  il
          ripristino  dello  stato  di  detenzione   per   il   tempo
          strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
          espulsione.».