Art. 31 
 
Esecuzione  dell'Accordo  quadro  tra  il  Governo  della  Repubblica
  italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure
  nel settore della migrazione 
 
  1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo  quadro  tra  il
Governo della Repubblica italiana e il Consiglio  Federale  svizzero,
sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del  secondo
contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il
sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato  in  vigore,
in conformita' all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data  15
luglio 2024, e' autorizzato il versamento, da parte  delle  Autorita'
Svizzere all'entrata del bilancio dello  Stato  dell'importo  pari  a
20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione  del
medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del  Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,
concernente  le  spese  per  la   costruzione,   l'acquisizione,   il
completamento,  l'adeguamento  e  la  ristrutturazione  di   immobili
destinati  a  sedi  di  centri  di  accoglienza  e   di   centri   di
trattenimento di cittadini stranieri.