Art. 32
Disposizioni concernenti le attivita' umanitarie svolte dalla Croce
Rossa Italiana
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo
sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione
europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema
urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti
dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi
migratori, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, fino al 31
dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana,
in virtu' della riconosciuta competenza nell'assistenza e
nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attivita'
previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
Riferimenti normativi
- Per l'argomento del Patto europeo sulla migrazione e
l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio
2024, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e),
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183):
«Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana). - Omissis.
4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le
seguenti attivita' d'interesse pubblico:
Omissis.
e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di
permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli
immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
Omissis.».