Art. 32 
 
Disposizioni concernenti le attivita' umanitarie svolte  dalla  Croce
                           Rossa Italiana 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione  del  Patto  europeo
sulla  migrazione  e  l'asilo,  adottato  dal  Consiglio  dell'Unione
europea in data 14 maggio 2024,  e  superare  situazioni  di  estrema
urgenza tali da compromettere il rispetto  degli  obblighi  derivanti
dal predetto  Patto  anche  in  relazione  all'andamento  dei  flussi
migratori, il Ministero  dell'interno  puo'  avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana,
in   virtu'   della   riconosciuta   competenza   nell'assistenza   e
nell'accoglienza dei migranti,  per  l'espletamento  delle  attivita'
previste  dall'articolo  1,  comma  4,  lettera   e),   del   decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'argomento del Patto europeo sulla migrazione  e
          l'asilo, adottato dall'Unione Europea  in  data  14  maggio
          2024, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  31  marzo
          2023, n. 36, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 30. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e),
          del  decreto  legislativo  28  settembre   2012,   n.   178
          (Riorganizzazione dell'Associazione  italiana  della  Croce
          Rossa (C.R.I.), a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183): 
                «Art. 1 (Trasferimento di funzioni  alla  costituenda
          Associazione della Croce Rossa italiana). - Omissis. 
                4. L'Associazione e'  autorizzata  ad  esercitare  le
          seguenti attivita' d'interesse pubblico: 
                Omissis. 
                  e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di
          permanenza per i rimpatri di immigrati  stranieri,  nonche'
          gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza  degli
          immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; 
                Omissis.».