Art. 37
Sospensione e cessazione giochi esistenti
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', per rilevanti motivi
di interesse pubblico, provvedere, con proprie determinazioni
direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non superiore
ad un anno, una o piu' formule di giochi numerici ed eventualmente a
dichiararne la cessazione.
2. L'efficacia della sospensione o della cessazione deve tener
conto delle giocate eventualmente gia' effettuate e dei tempi tecnici
di implementazione delle soluzioni necessarie.