Art. 37 
 
              Sospensione e cessazione giochi esistenti 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo', per rilevanti motivi
di  interesse  pubblico,  provvedere,  con   proprie   determinazioni
direttoriali, a sospendere per un periodo determinato, non  superiore
ad un anno, una o piu' formule di giochi numerici ed eventualmente  a
dichiararne la cessazione. 
  2. L'efficacia della sospensione  o  della  cessazione  deve  tener
conto delle giocate eventualmente gia' effettuate e dei tempi tecnici
di implementazione delle soluzioni necessarie.