Art. 37 
 
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                         3 marzo 2011, n. 28 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,
dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica,  sono  definiti  sistemi  di   certificazione   per   gli
installatori  e  i  progettisti  di  qualsiasi  tipo  di  sistema  di
riscaldamento  e  raffrescamento  nell'edilizia,   nell'industria   e
nell'agricoltura,  e  per  gli   installatori   di   sistemi   solari
fotovoltaici, compreso lo  stoccaggio  energetico,  nonche'  per  gli
installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la  gestione
della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato 4. 
    1-quater.   La   Federazione   italiana   per   l'uso   razionale
dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale  l'elenco
dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma  1-ter,  e
predispone una  relazione  annuale  sull'adeguatezza  del  numero  di
istallatori formati e  qualificati  in  relazione  all'aumento  della
quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli  obiettivi
stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE  e'  a  carico  dei
soggetti certificati secondo le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1-ter. 
    1-quinquies.  Al  fine  di  garantire  un  numero   adeguato   di
installatori e progettisti certificati,  il  programma  nazionale  di
informazione  e  formazione  di  cui  all'articolo  13,  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include programmi  di  formazione,
con  particolare  riguardo  a  piccole  e  medie  imprese  e   liberi
professionisti, per il conseguimento di certificazioni  o  qualifiche
relative  alle   tecnologie   di   riscaldamento   e   raffrescamento
rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso  lo  stoccaggio
energetico, ai punti di ricarica che rendano  possibile  la  gestione
della domanda e alle soluzioni innovative piu' recenti nel settore.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto legislativo n. 28 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   15   (Sistemi   di    qualificazione    degli
          installatori).  -  1.  La   qualifica   professionale   per
          l'attivita'   di   installazione    e    di    manutenzione
          straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa,  di
          sistemi solari fotovoltaici e  termici  sugli  edifici,  di
          sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe  di  calore,
          e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti
          tecnico  professionali  di  cui,   alternativamente,   alle
          lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, recante "Regolamento concernente  l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante  riordino  delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti  all'interno  degli  edifici",  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. 
                1-bis. A decorrere dal 4 agosto  2013,  il  requisito
          tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
          conseguito ai sensi della legislazione vigente  in  materia
          di formazione professionale, di cui all'articolo  4,  comma
          1, lettera c), del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 22 gennaio 2008, n.  37,  si  intende  rispettato
          quando il titolo o l'attestato di formazione  professionale
          sono rilasciati nel rispetto  delle  modalita'  di  cui  al
          presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato  4.  Ai
          fini della presente  disposizione,  il  previo  periodo  di
          formazione alle  dirette  dipendenze  di  una  impresa  del
          settore e' individuato in due anni. 
                1-ter. Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della  sicurezza  energetica,  sono  definiti  sistemi   di
          certificazione per gli  installatori  e  i  progettisti  di
          qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento
          nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli
          installatori di sistemi solari  fotovoltaici,  compreso  lo
          stoccaggio energetico, nonche'  per  gli  installatori  dei
          punti di ricarica che rendano possibile la  gestione  della
          domanda, tenendo conto dei criteri  indicati  nell'allegato
          4. 
                1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale
          dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale
          l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di  cui
          al  comma  1-ter,  e  predispone  una   relazione   annuale
          sull'adeguatezza  del  numero  di  istallatori  formati   e
          qualificati in relazione all'aumento della quota di energia
          rinnovabile  necessaria  per   conseguire   gli   obiettivi
          stabiliti nel PNIEC. L'onere  sostenuto  dalla  FIRE  e'  a
          carico  dei  soggetti  certificati  secondo  le   modalita'
          definite nel decreto di cui al comma 1-ter. 
                1-quinques. Al fine di garantire un  numero  adeguato
          di installatori e  progettisti  certificati,  il  programma
          nazionale di informazione e formazione di cui  all'articolo
          13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  include
          programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole
          e  medie  imprese   e   liberi   professionisti,   per   il
          conseguimento di certificazioni o qualifiche relative  alle
          tecnologie di riscaldamento e  raffrescamento  rinnovabili,
          ai sistemi  solari  fotovoltaici,  compreso  lo  stoccaggio
          energetico, ai punti di ricarica che rendano  possibile  la
          gestione della domanda e  alle  soluzioni  innovative  piu'
          recenti nel settore. 
                2. Entro  il  31  dicembre  2016,  le  regioni  e  le
          province autonome, nel rispetto dell'allegato  4,  attivano
          un programma di formazione per gli installatori di impianti
          a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al  riconoscimento  di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e
          province   autonome   possono   riconoscere   ai   soggetti
          partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
          periodi  di  prestazione  lavorativa  e  di  collaborazione
          tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
                3. 
                4. Allo scopo di favorire la coerenza con  i  criteri
          di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello  nazionale,
          ovvero nel caso in cui le Regioni e  le  Province  autonome
          non provvedano entro il 31 dicembre 2012,  l'ENEA  mette  a
          disposizione  programmi  di  formazione  per  il   rilascio
          dell'attestato di formazione.  Le  Regioni  e  le  Province
          autonome possono altresi' stipulare accordi  con  l'ENEA  e
          con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
          di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157, e successive modificazioni, per  il  supporto
          nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 
                5. Gli  eventuali  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
          cui ai commi 3  e  4  sono  posti  a  carico  dei  soggetti
          partecipanti alle medesime attivita'. 
                6. Il riconoscimento della qualificazione  rilasciata
          da un altro  Stato  membro  e'  effettuato  sulla  base  di
          principi e dei criteri di  cui  al  decreto  legislativo  7
          novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 
                7. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  i  titoli  di
          qualificazione di cui al presente  articolo  sono  inseriti
          nella  visura  camerale  delle  imprese  dalle  camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per  territorio,  che  li  ricevono  dai  soggetti  che  li
          rilasciano.  Le  amministrazioni   interessate   provvedono
          all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.»