Art. 37
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di
riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e
nell'agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari
fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonche' per gli
installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione
della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato 4.
1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale
dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l'elenco
dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma 1-ter, e
predispone una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di
istallatori formati e qualificati in relazione all'aumento della
quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi
stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE e' a carico dei
soggetti certificati secondo le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato di
installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di
informazione e formazione di cui all'articolo 13, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include programmi di formazione,
con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi
professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche
relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento
rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio
energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione
della domanda e alle soluzioni innovative piu' recenti nel settore.».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli
installatori). - 1. La qualifica professionale per
l'attivita' di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore,
e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti
tecnico professionali di cui, alternativamente, alle
lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato
quando il titolo o l'attestato di formazione professionale
sono rilasciati nel rispetto delle modalita' di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai
fini della presente disposizione, il previo periodo di
formazione alle dirette dipendenze di una impresa del
settore e' individuato in due anni.
1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di
certificazione per gli installatori e i progettisti di
qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento
nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli
installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo
stoccaggio energetico, nonche' per gli installatori dei
punti di ricarica che rendano possibile la gestione della
domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato
4.
1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale
dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale
l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui
al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale
sull'adeguatezza del numero di istallatori formati e
qualificati in relazione all'aumento della quota di energia
rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi
stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE e' a
carico dei soggetti certificati secondo le modalita'
definite nel decreto di cui al comma 1-ter.
1-quinques. Al fine di garantire un numero adeguato
di installatori e progettisti certificati, il programma
nazionale di informazione e formazione di cui all'articolo
13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include
programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole
e medie imprese e liberi professionisti, per il
conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle
tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili,
ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio
energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la
gestione della domanda e alle soluzioni innovative piu'
recenti nel settore.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri
di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,
ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti
partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata
da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di
principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7
novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di
qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti
nella visura camerale delle imprese dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, che li ricevono dai soggetti che li
rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»