Art. 38 
 
          Modifiche all'ALLEGATO 4 del decreto legislativo 
                         3 marzo 2011, n. 28 
 
  1. All'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole: «Certificazione  degli  installatori»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Formazione  e  certificazione  di
installatori e progettisti di  impianti  che  utilizzano  energia  da
fonti rinnovabili»; 
    b) nel preambolo, dopo le parole: «I sistemi»  sono  inserite  le
seguenti: «di certificazione o», e dopo la  parola:  «qualificazione»
sono inserite le seguenti: «equivalenti e i programmi di formazione»; 
    c) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1.  La  procedura  di
certificazione o di qualificazione equivalente deve essere effettuata
secondo una procedura trasparente e chiaramente definita.»; 
    d) dopo il punto 1. sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.   I   certificati   rilasciati   dagli   organismi   di
certificazione sono redatti in modo da risultare chiaramente definiti
e facilmente identificabili. 
      1-ter. La procedura di certificazione e' strutturata in modo da
assicurare  l'acquisizione,  da  parte  degli   installatori,   delle
conoscenze teoriche e pratiche necessarie, nonche'  da  attestare  il
possesso delle  competenze  tecniche  idonee  alla  realizzazione  di
impianti di elevata qualita'. 
      1-quater. Gli installatori di sistemi che utilizzano  biomassa,
pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi  solari
fotovoltaici  e  sistemi  solari  termici,  incluso   lo   stoccaggio
dell'energia,  e  i  punti  di  ricarica  devono  essere  certificati
nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un  fornitore
di formazione accreditati o di sistemi di qualificazione equivalenti. 
      1-quinquies. Il programma di formazione o il riconoscimento del
fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche: 
        a)  l'accreditamento  del  programma  di  formazione  o   del
fornitore  di  formazione  e'  rilasciato  dall'autorita'   nazionale
competente o dall'organismo amministrativo appositamente designato; 
        b)  l'organismo  di  accreditamento  assicura  che  l'offerta
formativa, inclusi i programmi di aggiornamento, miglioramento  delle
competenze e riqualificazione, sia  caratterizzata  da  inclusivita',
continuita' e copertura su scala regionale o nazionale; 
        c) il fornitore di formazione e'  dotato  di  apparecchiature
tecniche adeguate, comprensive  di  materiale  di  laboratorio  o  di
attrezzature equivalenti, idonee a garantire  un'efficace  erogazione
della formazione pratica; 
        d) il fornitore di formazione, oltre a erogare la  formazione
di base, offre percorsi modulari  di  aggiornamento  e  miglioramento
delle competenze, finalizzati a consentire  agli  installatori  e  ai
progettisti  di  ampliare,  diversificare  e  integrare  le   proprie
competenze  in  relazione  alle  diverse  tecnologie  e   alle   loro
combinazioni.  Tali  percorsi  sono  costantemente   aggiornati   per
riflettere l'evoluzione delle tecnologie  per  l'energia  rinnovabile
nei settori  dell'edilizia,  dell'industria  e  dell'agricoltura.  Il
fornitore riconosce  le  competenze  pertinenti  gia'  acquisite  dai
partecipanti,  anche  attraverso  esperienze  pregresse  o   percorsi
formativi equivalenti; 
        e) i programmi e i moduli di formazione sono  progettati  per
favorire  l'apprendimento  permanente  nel  settore  degli   impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile  e  risultano  compatibili
con i percorsi di formazione professionale rivolti sia a  persone  in
cerca  di  prima  occupazione,  sia   a   adulti   interessati   alla
riqualificazione o all'inserimento in nuovi ambiti lavorativi; 
        f) i programmi di formazione  sono  strutturati  in  modo  da
favorire l'acquisizione di qualifiche trasversali, applicabili a  una
pluralita' di tecnologie e soluzioni, evitando  una  specializzazione
ristretta a marchi o tecnologie specifiche. Possono svolgere il ruolo
di fornitori di formazione anche i produttori  di  apparecchiature  o
sistemi, nonche' istituti o associazioni riconosciuti; 
        g)  la  qualificazione  degli  installatori  ha  una   durata
limitata nel tempo e il rinnovo e' subordinato alla frequenza  di  un
corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.»; 
        e) al punto 3.: 
          1)  dopo  le  parole:  «un  attestato»  sono  aggiunte   le
seguenti: «e riconosciuta una qualifica»; 
          2)  le  parole:  «poco  profondi»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «a bassa entalpia»; 
          3) dopo le parole: «o termici» sono aggiunte  le  seguenti:
«, cosi' come lo stoccaggio di energia, o dei punti di ricarica,  che
consentano la gestione della domanda»; 
        f) al punto 6.: 
          1) le parole: «risorse geotermiche» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fonti di energia geotermica»; 
          2) dopo le parole: «il collegamento con la fonte di  calore
e lo schema dei sistemi» sono aggiunte le seguenti: «e l'integrazione
con soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche in  combinazione  con
impianti solari»; 
          3) al numero iv) le parole: «determinazione di  componenti,
quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonche'  integrazione  di
un secondo sistema di riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti:
«determinare  le  soluzioni   di   stoccaggio   dell'energia,   anche
attraverso il componente del serbatoio tampone  e  il  suo  volume  e
l'integrazione di un secondo sistema di riscaldamento;»; 
          4) dopo il numero iv), sono aggiunti i seguenti: 
          «v)  comprensione  degli  studi  di   fattibilita'   e   di
progettazione; vi) comprensione della trivellazione, nel  caso  delle
pompe di calore geotermiche.»; 
        g)  al  punto  7.,   al   numero   ii),   dopo   le   parole:
«configurazione dei sistemi» sono aggiunte le seguenti: «e le opzioni
per l'integrazione di soluzioni  di  stoccaggio  dell'energia,  anche
attraverso la combinazione con soluzioni di ricarica». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  4  del  citato
          decreto legislativo n. 28 del  2011,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Allegato  4  (art.  15,  comma   2)   Formazione   e
          certificazione di installatori e  progettisti  di  impianti
          che utilizzano energia da fonti rinnovabili 
                I  sistemi  di  certificazione  o  di  qualificazione
          equivalenti e i programmi di formazione di cui all'articolo
          15, finalizzati anche  all'attuazione  di  quanto  previsto
          all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti: 
                1. La procedura di certificazione o di qualificazione
          equivalente deve essere effettuata  secondo  una  procedura
          trasparente e chiaramente definita. 
              1-bis. I  certificati  rilasciati  dagli  organismi  di
          certificazione  sono   redatti   in   modo   da   risultare
          chiaramente definiti e facilmente identificabili. 
                1-ter. La procedura di certificazione e'  strutturata
          in  modo  da  assicurare  l'acquisizione,  da  parte  degli
          installatori,  delle   conoscenze   teoriche   e   pratiche
          necessarie,  nonche'  da  attestare   il   possesso   delle
          competenze tecniche idonee alla realizzazione  di  impianti
          di elevata qualita'. 
                1-quater. Gli installatori di sistemi che  utilizzano
          biomassa, pompe  di  calore,  sistemi  geotermici  a  bassa
          entalpia, sistemi  solari  fotovoltaici  e  sistemi  solari
          termici, incluso lo stoccaggio dell'energia, e i  punti  di
          ricarica  devono  essere  certificati  nell'ambito  di   un
          programma di formazione o  da  parte  di  un  fornitore  di
          formazione  accreditati  o  di  sistemi  di  qualificazione
          equivalenti. 
                1-quinquies.  Il  programma  di   formazione   o   il
          riconoscimento del  fornitore  di  formazione  rispetta  le
          seguenti caratteristiche: 
                  a) l'accreditamento del programma di  formazione  o
          del fornitore di formazione  e'  rilasciato  dall'autorita'
          nazionale  competente   o   dall'organismo   amministrativo
          appositamente designato; 
                  b)  l'organismo  di  accreditamento  assicura   che
          l'offerta formativa, inclusi i programmi di  aggiornamento,
          miglioramento  delle  competenze  e  riqualificazione,  sia
          caratterizzata da inclusivita', continuita' e copertura  su
          scala regionale o nazionale; 
                  c)  il  fornitore  di  formazione  e'   dotato   di
          apparecchiature tecniche adeguate, comprensive di materiale
          di laboratorio o  di  attrezzature  equivalenti,  idonee  a
          garantire un'efficace erogazione della formazione pratica; 
                  d) il fornitore di formazione, oltre a  erogare  la
          formazione   di   base,   offre   percorsi   modulari    di
          aggiornamento e miglioramento delle competenze, finalizzati
          a  consentire  agli  installatori  e  ai   progettisti   di
          ampliare, diversificare e integrare le  proprie  competenze
          in  relazione  alle  diverse   tecnologie   e   alle   loro
          combinazioni. Tali percorsi sono  costantemente  aggiornati
          per riflettere l'evoluzione delle tecnologie per  l'energia
          rinnovabile nei  settori  dell'edilizia,  dell'industria  e
          dell'agricoltura.  Il  fornitore  riconosce  le  competenze
          pertinenti   gia'   acquisite   dai   partecipanti,   anche
          attraverso  esperienze  pregresse  o   percorsi   formativi
          equivalenti; 
                  e) i  programmi  e  i  moduli  di  formazione  sono
          progettati  per  favorire  l'apprendimento  permanente  nel
          settore degli  impianti  alimentati  da  fonti  di  energia
          rinnovabile e  risultano  compatibili  con  i  percorsi  di
          formazione professionale rivolti sia a persone in cerca  di
          prima  occupazione,   sia   a   adulti   interessati   alla
          riqualificazione  o   all'inserimento   in   nuovi   ambiti
          lavorativi; 
                  f) i programmi di formazione  sono  strutturati  in
          modo da favorire l'acquisizione di qualifiche  trasversali,
          applicabili a una pluralita'  di  tecnologie  e  soluzioni,
          evitando  una  specializzazione  ristretta   a   marchi   o
          tecnologie  specifiche.  Possono  svolgere  il   ruolo   di
          fornitori   di   formazione   anche   i    produttori    di
          apparecchiature o sistemi, nonche' istituti o  associazioni
          riconosciuti; 
                  g) la  qualificazione  degli  installatori  ha  una
          durata limitata nel tempo e il rinnovo e' subordinato  alla
          frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento,  in  forma  di
          seminario o altro. 
                2. La formazione per il rilascio della qualificazione
          degli installatori comprende sia una parte teorica che  una
          parte pratica. 
                Al termine della formazione, gli installatori  devono
          possedere   le   capacita'   richieste    per    installare
          apparecchiatura e sistemi  rispondenti  alle  esigenze  dei
          clienti in  termini  di  prestazioni  e  di  affidabilita',
          essere in grado di offrire un servizio  di  qualita'  e  di
          rispettare tutti i  codici  e  le  norme  applicabili,  ivi
          comprese le norme in materia  di  marchi  energetici  e  di
          marchi di qualita' ecologica. 
                3. La formazione si conclude con un esame in esito al
          quale viene rilasciato  un  attestato  e  riconosciuta  una
          qualifica. L'esame comprende una prova  pratica  mirante  a
          verificare la corretta installazione di caldaie o  stufe  a
          biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici a bassa
          entalpia o di sistemi solari fotovoltaici o termici,  cosi'
          come lo stoccaggio di energia, o dei punti di ricarica, che
          consentano la gestione della domanda. 
                4. 
                5.   L'aspetto   teorico   della   formazione   degli
          installatori di caldaie e  di  stufe  a  biomassa  dovrebbe
          fornire  un  quadro  della  situazione  del  mercato  della
          biomassa   e   comprendere   gli   aspetti   ecologici,   i
          combustibili   derivati   dalla   biomassa,   gli   aspetti
          logistici, la prevenzione  degli  incendi,  le  sovvenzioni
          connesse,  le  tecniche  di  combustione,  i   sistemi   di
          accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il  confronto
          costi/redditivita',     nonche'      la      progettazione,
          l'installazione e la manutenzione  delle  caldaie  e  delle
          stufe a biomassa. La formazione dovrebbe  anche  permettere
          di acquisire una buona  conoscenza  delle  eventuali  norme
          europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati
          dalla biomassa (ad esempio i pellet) e  della  legislazione
          nazionale e comunitaria relativa alla biomassa. 
                6.   L'aspetto   teorico   della   formazione   degli
          installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un  quadro
          della situazione  del  mercato  delle  pompe  di  calore  e
          coprire le fonti di energia geotermica e le temperature del
          suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle
          rocce  per  determinarne  la  conducibilita'  termica,   le
          regolamentazioni sull'uso  delle  risorse  geotermiche,  la
          fattibilita' dell'uso di pompe di calore negli edifici,  la
          determinazione del sistema piu' adeguato  e  la  conoscenza
          dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio
          dell'aria, il collegamento con la  fonte  di  calore  e  lo
          schema  dei  sistemi  e  l'integrazione  con  soluzioni  di
          stoccaggio dell'energia, anche in combinazione con impianti
          solari.  La  formazione  dovrebbe   anche   permettere   di
          acquisire una buona conoscenza di eventuali  norme  europee
          relative  alle  pompe  di  calore  e   della   legislazione
          nazionale  e  comunitaria  pertinente.   Gli   installatori
          dovrebbero dimostrare di possedere le  seguenti  competenze
          fondamentali: 
                  i) comprensione di base dei principi  fisici  e  di
          funzionamento  delle  pompe  di  calore,  ivi  comprese  le
          caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra  le
          basse temperature del  pozzo  caldo,  le  alte  temperature
          della  fonte  di  calore  e   l'efficienza   del   sistema,
          determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e  del
          fattore di prestazione stagionale (SPF); 
                  ii)  comprensione  dei  componenti   e   del   loro
          funzionamento nel  circuito  della  pompa  di  calore,  ivi
          compreso  il  compressore,  la   valvola   di   espansione,
          l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni,  il
          lubrificante, il fluido  frigorigeno,  e  conoscenza  delle
          possibilita' di surriscaldamento e di  subraffreddamento  e
          di raffreddamento; e 
                  iii) comprensione di base dei principi  fisici,  di
          funzionamento e dei componenti delle  pompe  di  calore  ad
          assorbimento   e   determinazione   del   coefficiente   di
          prestazione (GUE) e del fattore di  prestazione  stagionale
          (SPF); 
                  iv) capacita' di scegliere e di misurare componenti
          in situazioni di installazione  tipiche,  ivi  compresa  la
          determinazione dei valori tipici del carico  calorifico  di
          vari edifici  e,  per  la  produzione  di  acqua  calda  in
          funzione del consumo di energia,  la  determinazione  della
          capacita' della pompa di  calore  in  funzione  del  carico
          calorifico per la produzione di acqua  calda,  della  massa
          inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica
          interrompibile;  determinare  le  soluzioni  di  stoccaggio
          dell'energia, anche attraverso il componente del  serbatoio
          tampone e il suo volume  e  l'integrazione  di  un  secondo
          sistema di riscaldamento; 
                  v) comprensione degli studi di  fattibilita'  e  di
          progettazione; 
                  vi)  comprensione  della  trivellazione,  nel  caso
          delle pompe di calore geotermiche. 
                7.  La   parte   teorica   della   formazione   degli
          installatori di sistemi solari fotovoltaici  e  di  sistemi
          solari termici dovrebbe fornire un quadro della  situazione
          del  mercato  dei  prodotti   solari,   nonche'   confronti
          costi/redditivita' e  coprire  gli  aspetti  ecologici,  le
          componenti, le caratteristiche  e  il  dimensionamento  dei
          sistemi  solari,  la  scelta  di  sistemi  accurati  e   il
          dimensionamento dei  componenti,  la  determinazione  della
          domanda  di  calore,  la  prevenzione  degli  incendi,   le
          sovvenzioni    connesse,    nonche'    la    progettazione,
          l'installazione e la  manutenzione  degli  impianti  solari
          fotovoltaici  e  termici.  La  formazione  dovrebbe   anche
          permettere  di  acquisire  una   buona   conoscenza   delle
          eventuali norme europee relative  alle  tecnologie  e  alle
          certificazioni, ad esempio «Solar Keymark»,  nonche'  della
          legislazione  nazionale  e  comunitaria   pertinente.   Gli
          installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti
          competenze fondamentali: 
                  i) capacita' di lavorare in condizioni di sicurezza
          utilizzando gli strumenti e  le  attrezzature  richieste  e
          applicando  i  codici  e  le  norme  di  sicurezza,  e   di
          individuare  i  rischi  connessi  all'impianto   idraulico,
          all'elettricita' e altri  rischi  associati  agli  impianti
          solari; 
                  ii)  capacita'  di  individuare  i  sistemi   e   i
          componenti specifici dei  sistemi  attivi  e  passivi,  ivi
          compresa la progettazione meccanica, e  di  determinare  la
          posizione dei componenti  e  determinare  lo  schema  e  la
          configurazione dei sistemi e le opzioni per  l'integrazione
          di soluzioni di stoccaggio dell'energia,  anche  attraverso
          la combinazione con soluzioni di ricarica; 
                  iii)   capacita'   di    determinare    la    zona,
          l'orientamento    e    l'inclinazione     richiesti     per
          l'installazione  dei  sistemi  solari  fotovoltaici  e  dei
          sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo  conto
          dell'ombra,    dell'apporto     solare,     dell'integrita'
          strutturale,  dell'adeguatezza  dell'impianto  in  funzione
          dell'edificio o del  clima,  e  di  individuare  i  diversi
          metodi di installazione adeguati  al  tipo  di  tetto  e  i
          componenti  BOS   (balance   of   system)   necessari   per
          l'installazione; 
                  iv)  per   i   sistemi   solari   fotovoltaici   in
          particolare,  la  capacita'  di  adattare   la   concezione
          elettrica, tra cui  la  determinazione  delle  correnti  di
          impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei
          flussi   adeguati   per   ogni   circuito   elettrico,   la
          determinazione  della  dimensione,  del  flusso   e   della
          posizione  adeguati  per  tutte  le  apparecchiature  e   i
          sottosistemi   associati,   e   scegliere   un   punto   di
          interconnessione adeguato.»