Art. 38
Modifiche all'ALLEGATO 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «Certificazione degli installatori»
sono sostituite dalle seguenti: «Formazione e certificazione di
installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da
fonti rinnovabili»;
b) nel preambolo, dopo le parole: «I sistemi» sono inserite le
seguenti: «di certificazione o», e dopo la parola: «qualificazione»
sono inserite le seguenti: «equivalenti e i programmi di formazione»;
c) il punto 1. e' sostituito dal seguente: «1. La procedura di
certificazione o di qualificazione equivalente deve essere effettuata
secondo una procedura trasparente e chiaramente definita.»;
d) dopo il punto 1. sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I certificati rilasciati dagli organismi di
certificazione sono redatti in modo da risultare chiaramente definiti
e facilmente identificabili.
1-ter. La procedura di certificazione e' strutturata in modo da
assicurare l'acquisizione, da parte degli installatori, delle
conoscenze teoriche e pratiche necessarie, nonche' da attestare il
possesso delle competenze tecniche idonee alla realizzazione di
impianti di elevata qualita'.
1-quater. Gli installatori di sistemi che utilizzano biomassa,
pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari
fotovoltaici e sistemi solari termici, incluso lo stoccaggio
dell'energia, e i punti di ricarica devono essere certificati
nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore
di formazione accreditati o di sistemi di qualificazione equivalenti.
1-quinquies. Il programma di formazione o il riconoscimento del
fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche:
a) l'accreditamento del programma di formazione o del
fornitore di formazione e' rilasciato dall'autorita' nazionale
competente o dall'organismo amministrativo appositamente designato;
b) l'organismo di accreditamento assicura che l'offerta
formativa, inclusi i programmi di aggiornamento, miglioramento delle
competenze e riqualificazione, sia caratterizzata da inclusivita',
continuita' e copertura su scala regionale o nazionale;
c) il fornitore di formazione e' dotato di apparecchiature
tecniche adeguate, comprensive di materiale di laboratorio o di
attrezzature equivalenti, idonee a garantire un'efficace erogazione
della formazione pratica;
d) il fornitore di formazione, oltre a erogare la formazione
di base, offre percorsi modulari di aggiornamento e miglioramento
delle competenze, finalizzati a consentire agli installatori e ai
progettisti di ampliare, diversificare e integrare le proprie
competenze in relazione alle diverse tecnologie e alle loro
combinazioni. Tali percorsi sono costantemente aggiornati per
riflettere l'evoluzione delle tecnologie per l'energia rinnovabile
nei settori dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. Il
fornitore riconosce le competenze pertinenti gia' acquisite dai
partecipanti, anche attraverso esperienze pregresse o percorsi
formativi equivalenti;
e) i programmi e i moduli di formazione sono progettati per
favorire l'apprendimento permanente nel settore degli impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile e risultano compatibili
con i percorsi di formazione professionale rivolti sia a persone in
cerca di prima occupazione, sia a adulti interessati alla
riqualificazione o all'inserimento in nuovi ambiti lavorativi;
f) i programmi di formazione sono strutturati in modo da
favorire l'acquisizione di qualifiche trasversali, applicabili a una
pluralita' di tecnologie e soluzioni, evitando una specializzazione
ristretta a marchi o tecnologie specifiche. Possono svolgere il ruolo
di fornitori di formazione anche i produttori di apparecchiature o
sistemi, nonche' istituti o associazioni riconosciuti;
g) la qualificazione degli installatori ha una durata
limitata nel tempo e il rinnovo e' subordinato alla frequenza di un
corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.»;
e) al punto 3.:
1) dopo le parole: «un attestato» sono aggiunte le
seguenti: «e riconosciuta una qualifica»;
2) le parole: «poco profondi» sono sostituite dalle
seguenti: «a bassa entalpia»;
3) dopo le parole: «o termici» sono aggiunte le seguenti:
«, cosi' come lo stoccaggio di energia, o dei punti di ricarica, che
consentano la gestione della domanda»;
f) al punto 6.:
1) le parole: «risorse geotermiche» sono sostituite dalle
seguenti: «fonti di energia geotermica»;
2) dopo le parole: «il collegamento con la fonte di calore
e lo schema dei sistemi» sono aggiunte le seguenti: «e l'integrazione
con soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche in combinazione con
impianti solari»;
3) al numero iv) le parole: «determinazione di componenti,
quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonche' integrazione di
un secondo sistema di riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti:
«determinare le soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche
attraverso il componente del serbatoio tampone e il suo volume e
l'integrazione di un secondo sistema di riscaldamento;»;
4) dopo il numero iv), sono aggiunti i seguenti:
«v) comprensione degli studi di fattibilita' e di
progettazione; vi) comprensione della trivellazione, nel caso delle
pompe di calore geotermiche.»;
g) al punto 7., al numero ii), dopo le parole:
«configurazione dei sistemi» sono aggiunte le seguenti: «e le opzioni
per l'integrazione di soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche
attraverso la combinazione con soluzioni di ricarica».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'allegato 4 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato 4 (art. 15, comma 2) Formazione e
certificazione di installatori e progettisti di impianti
che utilizzano energia da fonti rinnovabili
I sistemi di certificazione o di qualificazione
equivalenti e i programmi di formazione di cui all'articolo
15, finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto
all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti:
1. La procedura di certificazione o di qualificazione
equivalente deve essere effettuata secondo una procedura
trasparente e chiaramente definita.
1-bis. I certificati rilasciati dagli organismi di
certificazione sono redatti in modo da risultare
chiaramente definiti e facilmente identificabili.
1-ter. La procedura di certificazione e' strutturata
in modo da assicurare l'acquisizione, da parte degli
installatori, delle conoscenze teoriche e pratiche
necessarie, nonche' da attestare il possesso delle
competenze tecniche idonee alla realizzazione di impianti
di elevata qualita'.
1-quater. Gli installatori di sistemi che utilizzano
biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa
entalpia, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari
termici, incluso lo stoccaggio dell'energia, e i punti di
ricarica devono essere certificati nell'ambito di un
programma di formazione o da parte di un fornitore di
formazione accreditati o di sistemi di qualificazione
equivalenti.
1-quinquies. Il programma di formazione o il
riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le
seguenti caratteristiche:
a) l'accreditamento del programma di formazione o
del fornitore di formazione e' rilasciato dall'autorita'
nazionale competente o dall'organismo amministrativo
appositamente designato;
b) l'organismo di accreditamento assicura che
l'offerta formativa, inclusi i programmi di aggiornamento,
miglioramento delle competenze e riqualificazione, sia
caratterizzata da inclusivita', continuita' e copertura su
scala regionale o nazionale;
c) il fornitore di formazione e' dotato di
apparecchiature tecniche adeguate, comprensive di materiale
di laboratorio o di attrezzature equivalenti, idonee a
garantire un'efficace erogazione della formazione pratica;
d) il fornitore di formazione, oltre a erogare la
formazione di base, offre percorsi modulari di
aggiornamento e miglioramento delle competenze, finalizzati
a consentire agli installatori e ai progettisti di
ampliare, diversificare e integrare le proprie competenze
in relazione alle diverse tecnologie e alle loro
combinazioni. Tali percorsi sono costantemente aggiornati
per riflettere l'evoluzione delle tecnologie per l'energia
rinnovabile nei settori dell'edilizia, dell'industria e
dell'agricoltura. Il fornitore riconosce le competenze
pertinenti gia' acquisite dai partecipanti, anche
attraverso esperienze pregresse o percorsi formativi
equivalenti;
e) i programmi e i moduli di formazione sono
progettati per favorire l'apprendimento permanente nel
settore degli impianti alimentati da fonti di energia
rinnovabile e risultano compatibili con i percorsi di
formazione professionale rivolti sia a persone in cerca di
prima occupazione, sia a adulti interessati alla
riqualificazione o all'inserimento in nuovi ambiti
lavorativi;
f) i programmi di formazione sono strutturati in
modo da favorire l'acquisizione di qualifiche trasversali,
applicabili a una pluralita' di tecnologie e soluzioni,
evitando una specializzazione ristretta a marchi o
tecnologie specifiche. Possono svolgere il ruolo di
fornitori di formazione anche i produttori di
apparecchiature o sistemi, nonche' istituti o associazioni
riconosciuti;
g) la qualificazione degli installatori ha una
durata limitata nel tempo e il rinnovo e' subordinato alla
frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di
seminario o altro.
2. La formazione per il rilascio della qualificazione
degli installatori comprende sia una parte teorica che una
parte pratica.
Al termine della formazione, gli installatori devono
possedere le capacita' richieste per installare
apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei
clienti in termini di prestazioni e di affidabilita',
essere in grado di offrire un servizio di qualita' e di
rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi
comprese le norme in materia di marchi energetici e di
marchi di qualita' ecologica.
3. La formazione si conclude con un esame in esito al
quale viene rilasciato un attestato e riconosciuta una
qualifica. L'esame comprende una prova pratica mirante a
verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a
biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici a bassa
entalpia o di sistemi solari fotovoltaici o termici, cosi'
come lo stoccaggio di energia, o dei punti di ricarica, che
consentano la gestione della domanda.
4.
5. L'aspetto teorico della formazione degli
installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe
fornire un quadro della situazione del mercato della
biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i
combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti
logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni
connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di
accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il confronto
costi/redditivita', nonche' la progettazione,
l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle
stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere
di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme
europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati
dalla biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione
nazionale e comunitaria relativa alla biomassa.
6. L'aspetto teorico della formazione degli
installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro
della situazione del mercato delle pompe di calore e
coprire le fonti di energia geotermica e le temperature del
suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle
rocce per determinarne la conducibilita' termica, le
regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la
fattibilita' dell'uso di pompe di calore negli edifici, la
determinazione del sistema piu' adeguato e la conoscenza
dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio
dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo
schema dei sistemi e l'integrazione con soluzioni di
stoccaggio dell'energia, anche in combinazione con impianti
solari. La formazione dovrebbe anche permettere di
acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee
relative alle pompe di calore e della legislazione
nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori
dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze
fondamentali:
i) comprensione di base dei principi fisici e di
funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le
caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le
basse temperature del pozzo caldo, le alte temperature
della fonte di calore e l'efficienza del sistema,
determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del
fattore di prestazione stagionale (SPF);
ii) comprensione dei componenti e del loro
funzionamento nel circuito della pompa di calore, ivi
compreso il compressore, la valvola di espansione,
l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni, il
lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza delle
possibilita' di surriscaldamento e di subraffreddamento e
di raffreddamento; e
iii) comprensione di base dei principi fisici, di
funzionamento e dei componenti delle pompe di calore ad
assorbimento e determinazione del coefficiente di
prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale
(SPF);
iv) capacita' di scegliere e di misurare componenti
in situazioni di installazione tipiche, ivi compresa la
determinazione dei valori tipici del carico calorifico di
vari edifici e, per la produzione di acqua calda in
funzione del consumo di energia, la determinazione della
capacita' della pompa di calore in funzione del carico
calorifico per la produzione di acqua calda, della massa
inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica
interrompibile; determinare le soluzioni di stoccaggio
dell'energia, anche attraverso il componente del serbatoio
tampone e il suo volume e l'integrazione di un secondo
sistema di riscaldamento;
v) comprensione degli studi di fattibilita' e di
progettazione;
vi) comprensione della trivellazione, nel caso
delle pompe di calore geotermiche.
7. La parte teorica della formazione degli
installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi
solari termici dovrebbe fornire un quadro della situazione
del mercato dei prodotti solari, nonche' confronti
costi/redditivita' e coprire gli aspetti ecologici, le
componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei
sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il
dimensionamento dei componenti, la determinazione della
domanda di calore, la prevenzione degli incendi, le
sovvenzioni connesse, nonche' la progettazione,
l'installazione e la manutenzione degli impianti solari
fotovoltaici e termici. La formazione dovrebbe anche
permettere di acquisire una buona conoscenza delle
eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle
certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonche' della
legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli
installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti
competenze fondamentali:
i) capacita' di lavorare in condizioni di sicurezza
utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e
applicando i codici e le norme di sicurezza, e di
individuare i rischi connessi all'impianto idraulico,
all'elettricita' e altri rischi associati agli impianti
solari;
ii) capacita' di individuare i sistemi e i
componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi
compresa la progettazione meccanica, e di determinare la
posizione dei componenti e determinare lo schema e la
configurazione dei sistemi e le opzioni per l'integrazione
di soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche attraverso
la combinazione con soluzioni di ricarica;
iii) capacita' di determinare la zona,
l'orientamento e l'inclinazione richiesti per
l'installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei
sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto
dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrita'
strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione
dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi
metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i
componenti BOS (balance of system) necessari per
l'installazione;
iv) per i sistemi solari fotovoltaici in
particolare, la capacita' di adattare la concezione
elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di
impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei
flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la
determinazione della dimensione, del flusso e della
posizione adeguati per tutte le apparecchiature e i
sottosistemi associati, e scegliere un punto di
interconnessione adeguato.»