Art. 10 
 
                Variazioni alle quietanze di entrata 
 
  1. Le richieste di  rettifiche  di  imputazione  dei  documenti  di
entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate  dagli
interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie,  che,
effettuate le necessarie verifiche, invia le  variazioni  alla  Banca
d'Italia con disposizioni informatiche. 
  2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia
fino a tutto il mese  di  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
emissione della quietanza di entrata  al  bilancio  dello  Stato.  Le
variazioni  sono  eseguite  entro  i  termini   di   chiusura   delle
contabilita' di ogni esercizio finanziario, stabiliti con  l'apposita
circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Le variazioni ai dati descrittivi  delle  quietanze  di  entrata
relative a versamenti acquisiti nelle  contabilita'  speciali  e  nei
conti correnti di tesoreria, nonche' nei conti correnti di  tesoreria
unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi  titolari,  con
disposizioni informatiche entro il termine di  cui  al  comma  2.  Le
predette  variazioni  possono  essere  eseguite  fino  al  30  aprile
dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti. 
  4. Le rettifiche che comportano la  riduzione  dell'importo  di  un
documento di entrata, ovvero l'annullamento del  documento  medesimo,
da effettuarsi con le modalita' e nei  termini  di  cui  al  presente
articolo, devono contenere  anche  l'indicazione  della  destinazione
della somma che si e' resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese
disponibili puo' essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e,
nei  casi  espressamente  autorizzati  dal  competente   ufficio   di
controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria  o  con
trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.