Art. 10
Variazioni alle quietanze di entrata
1. Le richieste di rettifiche di imputazione dei documenti di
entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate dagli
interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che,
effettuate le necessarie verifiche, invia le variazioni alla Banca
d'Italia con disposizioni informatiche.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia
fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di
emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le
variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle
contabilita' di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita
circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata
relative a versamenti acquisiti nelle contabilita' speciali e nei
conti correnti di tesoreria, nonche' nei conti correnti di tesoreria
unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con
disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le
predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile
dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.
4. Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un
documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo,
da effettuarsi con le modalita' e nei termini di cui al presente
articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione
della somma che si e' resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese
disponibili puo' essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e,
nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di
controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con
trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.