Art. 8 
 
                        Quietanze di entrata 
 
  1. Per i versamenti  finalizzati  al  bilancio  dello  Stato,  alle
contabilita' speciali e ai conti correnti di  tesoreria,  nonche'  ai
conti  correnti  di  tesoreria  unica,  la  Banca  d'Italia  rilascia
quietanze di entrata informatiche valide a  ogni  effetto,  anche  ai
fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.