Art. 8
Quietanze di entrata
1. Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle
contabilita' speciali e ai conti correnti di tesoreria, nonche' ai
conti correnti di tesoreria unica, la Banca d'Italia rilascia
quietanze di entrata informatiche valide a ogni effetto, anche ai
fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.