Art. 9
Contenuto delle quietanze di entrata
1. Le quietanze informatiche sono contraddistinte da un numero
identificativo univoco e riportano, secondo regole definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti
elementi:
a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale del versante,
qualita' della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto
del quale e' fatto il versamento;
b) importo versato in cifre;
c) causale del versamento;
d) estremi di imputazione al bilancio dello Stato o alle
contabilita' speciali e conti correnti di tesoreria, nonche' ai conti
correnti di tesoreria unica;
e) limitatamente alle quietanze relative ai versamenti al
bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui;
f) data di emissione;
g) codice fiscale del debitore, se posseduto;
h) codice versante, se previsto.