Art. 9 
 
                Contenuto delle quietanze di entrata 
 
  1. Le quietanze informatiche  sono  contraddistinte  da  un  numero
identificativo univoco  e  riportano,  secondo  regole  definite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti
elementi: 
    a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale  del  versante,
qualita' della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto
del quale e' fatto il versamento; 
    b) importo versato in cifre; 
    c) causale del versamento; 
    d)  estremi  di  imputazione  al  bilancio  dello  Stato  o  alle
contabilita' speciali e conti correnti di tesoreria, nonche' ai conti
correnti di tesoreria unica; 
    e)  limitatamente  alle  quietanze  relative  ai  versamenti   al
bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui; 
    f) data di emissione; 
    g) codice fiscale del debitore, se posseduto; 
    h) codice versante, se previsto.