Art. 21
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «dell'energia elettrica» sono
inserite le seguenti: «e del gas naturale»;
b) alla lettera a), dopo la parola: «elettriche» sono inserite le
seguenti: «e del gas naturale»;
c) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) indicazione chiara se il prezzo e' fisso o variabile e
in merito alla durata del contratto.».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10. (Strumenti di confronto delle offerte). -
1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la
trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato
interno dell'energia elettrica e del gas naturale, l'ARERA,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assicura che il portale informatico per la
raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di
vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui
all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n.
124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
a) indipendenza dai partecipanti al mercato e
parita' di trattamento tra le imprese elettriche e del gas
naturale nei risultati di ricerca;
b) indicazione chiara del gestore del portale
informatico e delle sue modalita' di finanziamento;
c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui
quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi
i servizi;
d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di
ambiguita';
e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle
informazioni pubblicate, con indicazione della data
dell'ultimo aggiornamento;
f) piena accessibilita' per le persone con
disabilita';
g) conoscibilita' ed efficacia delle procedure di
segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni
pubblicate;
h) possibilita' di immettere dati e di eseguire
confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti
al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del
confronto.
h-bis) indicazione chiara se il prezzo e' fisso o
variabile e in merito alla durata del contratto.».