Articolo 15 Forniture ammesse a regime tariffario speciale 15.1 Le norme previste dal presente articolo disciplinano le forniture a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, e/o della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalita' della clientela. A tali forniture si applica la disciplina di cui al titolo II del presente provvedimento purche' questa non sia in contrasto con quanto previsto nel presente articolo. 15.2 A ciascuna fornitura di cui al precedente comma 15.1, l'esercente applica una componente tariffaria compensativa, a riduzione degli addebiti che derivano dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per forniture con stesse caratteristiche non ammesse al regime tariffario speciale, al netto delle componenti A e UC. Tale componente, espressa in lire/kWh, e' tale da rendere i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero applicando alla stessa fornitura le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa. 15.3 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al precedente comma 15.2, gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per una fornitura con stesse caratteristiche non ammessa al regime tariffario speciale sono pari al minor valore tra gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria piu' conveniente per tale fornitura tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente e gli addebiti risultanti dall'applicazione della tariffa TV1, di cui al precedente articolo 6, comma 6.1. 15.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 15.2, al termine di ciascun periodo di fatturazione l'esercente accredita al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1. 15.5 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa, di cui al precedente comma 15.2, i ricavi che si otterrebbero applicando alla fornitura ammessa al regime tariffario le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria piu' conveniente non preveda un corrispettivo espresso in lire/kW impegnato, considerando il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilita' di tale informazione. 15.6 L'esercente riconosce la componente tariffaria compensativa dei regimi tariffari speciali di cui al precedente comma 15.2 anche nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia effettuata da un soggetto diverso.