Articolo 15
           Forniture ammesse a regime tariffario speciale
    15.1  Le  norme  previste  dal  presente articolo disciplinano le
forniture  a  cui,  alla  data  del  31 dicembre  1999,  si applicano
aliquote  della  parte  A  della  tariffa,  al netto delle componenti
inglobate,  e/o della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle
previste  per  la  generalita'  della  clientela. A tali forniture si
applica  la disciplina di cui al titolo II del presente provvedimento
purche'  questa non sia in contrasto con quanto previsto nel presente
articolo.
    15.2  A  ciascuna  fornitura  di  cui  al  precedente comma 15.1,
l'esercente   applica   una  componente  tariffaria  compensativa,  a
riduzione   degli   addebiti  che  derivano  dall'applicazione  delle
condizioni    tariffarie    previste   per   forniture   con   stesse
caratteristiche  non  ammesse al regime tariffario speciale, al netto
delle  componenti  A  e UC. Tale componente, espressa in lire/kWh, e'
tale  da  rendere  i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime
tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero applicando alla
stessa  fornitura  le  condizioni  tariffarie per essa previste dalla
normativa  in  vigore  al  31 dicembre 1999, al netto delle imposte e
delle componenti inglobate nella parte A della tariffa.
    15.3 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa
di  cui  al  precedente  comma  15.2,  gli addebiti che deriverebbero
dall'applicazione   delle  condizioni  tariffarie  previste  per  una
fornitura con stesse caratteristiche non ammessa al regime tariffario
speciale  sono  pari  al  minor  valore  tra  gli addebiti risultanti
dall'applicazione  dell'opzione  tariffaria piu' conveniente per tale
fornitura tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente e gli
addebiti  risultanti  dall'applicazione  della tariffa TV1, di cui al
precedente articolo 6, comma 6.1.
    15.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 15.2, al termine
di  ciascun periodo di fatturazione l'esercente accredita al titolare
della  fornitura  ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione
degli  addebiti  tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se
positiva,  tra  quanto  addebitato  per  la  fornitura nel periodo di
fatturazione  applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto
sarebbe  stato  addebitato  nello stesso periodo applicando l'opzione
tariffaria TV1.
    15.5   Ai   fini   del   calcolo   della   componente  tariffaria
compensativa,  di  cui  al  precedente  comma  15.2,  i ricavi che si
otterrebbero  applicando  alla fornitura ammessa al regime tariffario
le  condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore
al  31 dicembre  1999  vengono determinati, nel caso in cui l'opzione
tariffaria  piu' conveniente non preveda un corrispettivo espresso in
lire/kW  impegnato,  considerando il rapporto tra l'energia elettrica
consumata   e  la  potenza  impegnata  relativo  all'ultimo  anno  di
disponibilita' di tale informazione.
    15.6  L'esercente riconosce la componente tariffaria compensativa
dei  regimi  tariffari speciali di cui al precedente comma 15.2 anche
nel  caso  in cui la fornitura di energia elettrica sia effettuata da
un soggetto diverso.