Articolo 16 Deroghe alla disciplina delle componenti A e UC 16.1 Le componenti A e UC non si applicano all'energia elettrica fornita dall'Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa. 16.2 Con riferimento alle componenti A e UC, e' assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 9: a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo; b) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; c) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alla Societa' Terni Spa e sue aventi causa, ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165; d) l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995; e) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo; f) l'energia elettrica fornita alle utenze ubicate in Valtellina e zone limitrofe, di cui all'articolo 11, comma 6 della legge 2 maggio 1990, n. 102; g) l'energia elettrica fornita alla clientela colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei, predisposti dal Dipartimento della protezione civile, di cui alla deliberazione dell'Autorita' 4 novembre 1998, n. 134/98.