Articolo 16
           Deroghe alla disciplina delle componenti A e UC
    16.1  Le componenti A e UC non si applicano all'energia elettrica
fornita   dall'Enel   Spa,   ai   sensi  e  per  la  durata  prevista
dall'articolo  4  della  legge  7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di
concessioni  idroelettriche  i  cui  impianti  sono  stati trasferiti
all'Enel Spa.
    16.2  Con  riferimento  alle  componenti  A e UC, e' assoggettata
esclusivamente al regime di cui alla tabella 9:
      a) l'energia  elettrica  ceduta alle utenze sottese, nei limiti
della loro spettanza a tale titolo;
      b) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello
Stato  Spa,  ai  sensi  dall'articolo  4,  comma  2,  del decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
      c) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alla Societa' Terni
Spa  e  sue  aventi  causa,  ai  sensi all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
      d) l'energia   elettrica   fornita  in  alta  tensione  per  la
produzione  di  alluminio  primario,  di  cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
      e) l'energia   elettrica   fornita   ai  comuni  rivieraschi  e
destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo
52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3
della legge 27 dicembre 1953, n. 959; l'energia elettrica ceduta alle
utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
      f) l'energia   elettrica   fornita   alle   utenze  ubicate  in
Valtellina  e  zone  limitrofe, di cui all'articolo 11, comma 6 della
legge 2 maggio 1990, n. 102;
      g) l'energia  elettrica  fornita  alla  clientela colpita dagli
eventi  sismici  verificatisi  nelle  regioni Marche e Umbria dopo il
26 settembre   1997,  ospitata  nei  moduli  "container"  temporanei,
predisposti  dal  Dipartimento  della  protezione civile, di cui alla
deliberazione dell'Autorita' 4 novembre 1998, n. 134/98.