(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 60)
  
  
  
Art. 60 - Attivita' programmate. 
  
1.  L'Azienda,  per  lo  svolgimento  nei  distretti   di   attivita'
territoriali programmate, puo' utilizzare, per periodi non  superiori
a 6 mesi nell'arco di un anno, medici di medicina  generale,  secondo
l'ordine delle seguenti priorita': 
  
a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un  numero  di
scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor 
numero di scelte; 
  
b - medici convenzionati per la continuita' assistenziale con 12  ore
settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi 
dell'art. 48, secondo l'anzianita' d'incarico; 
  
c - medici convenzionati per la continuita' assistenziale per 24  ore
di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi 
dell'art. 48, secondo l'anzianita' di incarico; 
  
d - medici della medicina dei servizi con  incarico  fino  a  24  ore
settimanali, con priorita' per il medico con minore numero di ore 
di incarico; 
  
e - medici inseriti nella graduatoria regionale di cui art. 12. 
  
2. Non e' utilizzabile il medico  che  esercita  piu'  di  una  delle
attivita' disciplinate  dal  presente  accordo  o  che  svolga  altre
attivita' presso soggetti pubblici o privati. 
  
3. L'attivita' non puo' superare le 12 ore settimanali. 
  
4. L'Azienda interpella  il  medico  secondo  l'ordine  di  priorita'
indicato al comma 1, indicando il tipo e  la  data  di  inizio  della
attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e
la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da
cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma
e data su una copia. 
  
5. Il medico interpellato e' invitato contestualmente  a  presentarsi
entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro  il
termine  stabilito  e'  considerata  come  rinuncia.   L'assegnazione
dell'attivita'  deve  risultare  da   provvedimento   del   Direttore
generale. 
  
6. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario
del distretto responsabile per le attivita' territoriali  programmate
ed  e  tenuto  a  collaborare  per  il  corretto  svolgimento   delle
attivita'.