(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 61)
  
  
  
Art. 61 - Compenso. 
  
1. Le prestazioni ed  attivita'  sono  effettuate  secondo  modalita'
organizzative,  normative  e  compensi,  comprensivi  dei  contributi
ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici  di  categoria
maggiormente rappresentativi a livello regonale. 
  
2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento
dell'attivita'.