(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
   1. Il CdS si riunisce due volte  l'anno  e  qualora  richiesto  su
istanza di uno o piu' Stati Membri. Il CdS elegge tra i  suoi  membri
un Presidente, il cui mandato, valido per  un  anno,  e'  rinnovabile
soltanto una volta. Il CdS opera conformemente al proprio regolamento
interno. 
   2. le funzioni di segretariato per il CdS sono svolte dall'AE.