(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
   1. Ogni Stato Membro ha un rappresentante nel CdS con  diritto  di
voto. I rappresentanti degli  Stati  Membri  sono  i  Ministri  della
Difesa o i loro delegati, che hanno facolta' di  essere  accompagnati
dai propri collaboratori tra i quali sono compresi rappresentanti dei
rispenivi Stati Maggiori.  E'  data  inoltre  facolta'  al  Direttore
dell'AE ed al Vicedirettore dell'AE di partecipare alle riunioni  del
CdS senza diritto di voto. Il  CdS  puo',  se  lo  ritiene,  invitare
esperti  provenienti  dagli  Stati  Membri,  dall'AE   e   da   altre
organizzazioni che si  occupano  di  cooperazione  multilaterale  nel
settore della difesa, alle quali partecipano gli Stati Membri. 
   2. Se il CdS  deve  deliberare  su  di  un  programma  a  cui  non
partecipano tutti gli Stati Mernbri dell'OCCAR, le deliberazioni sono
prese dai rappresentanti di quegli Stati Membri che prendono parte al
suddetto programma.