Articolo 17 1. Il CdS puo' delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso. 2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o piu' programmi.