(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
   1. Il CdS puo' delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti,
fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra  i
Comitati sono previsti in particolare, un Comitato  per  i  programmi
futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la
realizzazione  di  ogni  singolo  programma  sono  prese   solo   dai
rappresentanti di quegli Stati Membri che  partecipano  al  programma
stesso. 
   2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati  Membri
partecipanti a un programma, l'andamento di uno o piu' programmi.