(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
   1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le  decisioni
di cui alla  presente  Convenzione  sono  prese  dagli  Stati  Membri
all'unanimita', comprese quelle relative a materie per le  quali  non
e' stata, o non puo' essere concordata, una procedura decisionale. 
   2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.