Articolo 18 1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimita', comprese quelle relative a materie per le quali non e' stata, o non puo' essere concordata, una procedura decisionale. 2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.