(Accordo quadro- art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
   Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra  le  Parti  o  le
loro industrie per la difesa in  base  al  presente  Accordo  saranno
gestite conformemente alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti,
alle disposizioni di questa Parte e all'Allegato di  questo  Accordo.
Senza pregiudicare la sicurezza delle Informazioni  Classificate,  le
Parti garantiranno che non saranno imposte  inutili  restrizioni  sui
movimenti  del  personale,  delle  informazioni  e  del  Materiale  e
faciliteranno l'accesso tenendo in considerazione il principio  della
"necessita' di conoscere".