(Accordo quadro- art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
   1. Ai  fini  del  presente  Accordo,  le  Parti  utilizzeranno  le
classifiche  nazionali  di  sicurezza  ed  i  loro  equivalenti  come
specificato  nel  riquadro  dell'Allegato   sulla   Sicurezza   delle
Informazioni Classificate. 
   2. Quando una Parte modifica la propria classifica  nazionale,  ne
informera' al piu' presto le altre Parti.