(Accordo quadro- art. 21)
                             ARTICOLO 21 
 
   1. Tutte le persone che richiedono di accedere  alle  Informazioni
Classificate a livello Riservatissimo e di livello  superiore  devono
essere in possesso di un'apposita  certificazione  di  sicurezza.  La
procedura   di   autorizzazione    deve    essere    conforme    alle
leggi/regolamenti nazionali. Se l'autorizzazione e' rilasciata da una
Parte per un cittadino di  un'altra  Parte  e'  necessario  informare
immediatamente quest'ultima. 
   2.  Le  Certificazioni  di  Sicurezza  Personale   per   cittadini
residenti nel proprio paese Parte che  richiedono  di  accedere  alle
Informazioni Classificate nello stesso paese saranno  trattate  dalle
loro ANS/ASD. 
   3.  Tuttavia,  le  Certificazioni  di  Sicurezza   Personale   per
cittadini  delle  Parti,  legalmente  residenti  sul  territorio   di
un'altra Parte e che  fanno  richiesta  d'impiego  in  quello  stesso
paese, saranno trattate dalla autorita' di  sicurezza  competente  di
quel paese che effettuera'  appropriati  controlli  all'estero  e  ne
informera' il paese di origine. 
   4. Una Certificazione di Sicurezza  Personale  rilasciata  da  una
ANS/ASD sara' accettata dalle altre ANS/ASD delle Parti per  impieghi
che comportano l'accesso alle Informazioni  Classificate  all'interno
di una societa' nel loro paese.