(Accordo quadro- art. 23)
                             ARTICOLO 23 
 
   1. Il presente Articolo concerne l'accesso delle  persone  fisiche
alle Informazioni Classificate. 
   2. In  base  al  presente  Accordo,  l'accesso  alle  Informazioni
Classificate sara'  limitato  alle  persone  fisiche  che  hanno  una
"necessita'   di   conoscere"   e   a   cui   e'   stata   rilasciata
un'autorizzazione di sicurezza per  il  livello  corrispondente  alla
classifica delle informazioni a cui si richiede l'accesso. 
   3. L'autorizzazione per accedere alle informazioni sara' richiesta
alle Autorita' competenti della Parte  in  cui  e'  necessario  avere
accesso alle Informazioni classificate. 
   4.  L'accesso  alle  Informazioni  Classificate  Riservatissime  o
Segrete da parte di una persona fisica con la  sola  nazionalita'  di
una Parte sara' concesso  senza  previa  autorizzazione  della  Parte
originante. 
   5.  L'accesso  alle  Informazioni  Classificate  Riservatissime  o
Segrete da parte di una persona fisica con doppia nazionalita' di una
Parte e di un paese dell'Unione Europea , sara' concesso senza previa
autorizzazione della Parte originante. L'accesso non contemplato  nel
presente  paragrafo  sara'  soggetto  al  processo  di  consultazione
descritto   nell'Allegato   sulla   Sicurezza   delle    Informazioni
Classificate. 
   6.  L'accesso  alle  Informazioni  Classificate  Riservatissime  o
Segrete da parte di una persona  fisica  senza  nazionalita'  di  una
Parte sara' soggetto a previa consultazione con la Parte  originante.
Il  processo  di  consultazione  per  tali  individui  e'   descritto
nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate. 
   7.  Tuttavia,  per  semplificare   l'accesso   alle   Informazioni
Classificate, le Parti tenteranno di concordare nelle  Istruzioni  di
Sicurezza del Programma (PSI) o in altri appositi documenti approvati
dalle ANS/ASD coinvolte, che  tali  limitazioni  di  accesso  possono
essere meno rigide o non necessarie. 
   8. Per particolari motivi di sicurezza, nel caso in cui  la  Parte
originante  chieda   di   riservare   l'accesso   alle   Informazioni
Classificate di livello Riservatissimo o Segreto  alle  sole  persone
fisiche  aventi  la  nazionalita'  delle  Parti  in  questione,  tali
informazioni dovranno essere contrassegnate  con  un'indicazione  che
specifica la loro classifica ed un'ulteriore avvertenza indicante "Ad
Uso Esclusivo di (XY)".