ARTICOLO 24 1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere, rivelare o utilizzare alcuna Informazione Classificata se non per finalita' e limitazioni stabilite dalla Parte originante. 2. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, o permetteranno di diffondere o rivelare le Informazioni Classificate relative ad un programma ad uno Stato, ad un'organizzazione internazionale o ad un ente che non partecipano a detto programma, diversi da quelli per cui l'accesso e' soggetto alle disposizioni dell'Articolo 23, senza previo consenso scritto della Parte originante.