(Accordo quadro- art. 25)
                             ARTICOLO 25 
 
   Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo  e
Segreto saranno trasferite tra le Parti con bolgetta  diplomatica  da
Governo a Governo o attraverso canali approvati dalle  ANS/ASD  delle
Parti. Tali informazioni dovranno riportare il livello di  classifica
ed indicare il paese di origine. 
   2. Altri mezzi per la trasmissione  di  informazioni  classificate
Riservate  o  Riservatissime  sono  descritti   nell'Allegato   sulla
Sicurezza delle Informazioni Classificate.