(Accordo quadro- art. 26)
                             ARTICOLO 26 
 
   1. Ogni Parte autorizzera' le visite dei rappresentanti  civili  o
militari dell'altra Parte o dei dipendenti  dei  loro  Contraenti  ai
suoi stabilimenti, istituzioni e  laboratori  statali,  nonche'  agli
stabilimenti   dei   Contraenti   che   comportano   l'accesso   alle
Informazioni Classificate specificate in un protocollo di sicurezza o
messe a disposizione di  una  Parte  valutandole  caso  per  caso,  a
condizione  che  il  visitatore  possieda  idonea  certificazione  di
sicurezza ed abbia "necessita' di conoscere". 
   2. Tali visite saranno organizzate direttamente tra  la  Struttura
d'invio e la Struttura ricevente e saranno soggette alle disposizioni
descritte   nell'Allegato   sulla   Sicurezza   delle    Informazioni
Classificate.