(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
   Le disposizioni del presente capitolo  si  applicano  ai  prodotti
originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da
1 a  24  della  nomenclatura  combinata  e,  della  tariffa  doganale
egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.