(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
   1.  Ai  prodotti  agricoli  originari  dell'Egitto  elencati   nel
protocollo  n.  1  importati  nella   Comunita'   si   applicano   le
disposizioni ivi contenute. 
   2. Ai prodotti agricoli originari  della  Comunita'  elencati  nel
protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni  ivi
contenute. 
   3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente
capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.