ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.