Art. 34. La concessione delle opere di bonifica di 1ยช categoria puo' essere accordata: a) ad una delle provincie o ad uno dei comuni interessati; b) all'associazione volontaria di provincie, comuni, o di questi e di quelle insieme; c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli articoli 19 e 28; d) ad uno dei consorzi che, secondo l'articolo 19, funzioni come consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.