(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  La concessione delle opere di bonifica di 1ยช categoria puo'  essere
accordata: 
 
    a) ad una delle provincie o ad uno dei comuni interessati; 
 
    b) all'associazione volontaria di provincie, comuni, o di  questi
e di quelle insieme; 
 
    c) al consorzio speciale di bonifica esistente,  od  istituito  a
termini degli articoli 19 e 28; 
 
    d) ad uno dei consorzi che, secondo l'articolo 19, funzioni  come
consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri  consorzi  e
proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro
contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle  tabelle
allegate al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.