Art. 35. Le associazioni volontarie fra provincie e comuni, di cui al capoverso b) del precedente articolo, si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finche' le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione. Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvedera' con regolamento speciale, da approvarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa.