(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Le associazioni volontarie  fra  provincie  e  comuni,  di  cui  al
capoverso b) del precedente articolo,  si  costituiscono  in  base  a
deliberazioni dei Consigli comunali e  provinciali,  approvate  dalle
rispettive   Giunte   provinciali   amministrative.    Ottenuta    la
concessione, non possono  sciogliersi  finche'  le  opere  non  sieno
compiute e consegnate al consorzio di manutenzione. 
 
  Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e  i
poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli
enti associati si provvedera' con regolamento speciale, da approvarsi
dal Ministero dei Lavori Pubblici quando si  tratti  di  associazioni
interprovinciali,  e  negli  altri  casi  dalla  Giunta   provinciale
amministrativa.