(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  Alla domanda di concessione, da presentarsi  al  prefetto,  debbono
essere uniti: 
 
    1° la corografia del  territorio  da  bonificarsi,  distinto  con
tinte diverse per provincie, comuni e comprensori; 
 
    2° la  deliberazione  o  le  deliberazioni  del  Consiglio  della
provincia  o  del  comune  richiedente,  ovvero  dei  Consigli  delle
provincie e dei comuni associati, approvate dalla Giunta  provinciale
amministrativa nei riguardi della tutela, o  dell'assemblea  generale
del consorzio,  secondo  i  casi  dell'articolo  precedente,  da  cui
risultino la decisione  di  chiedere  la  concessione,  le  modalita'
principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di  farvi  fronte,
ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando
non constino altrimenti; 
 
    3° la dimostrazione di  avere  disponibili,  appena  ottenuta  la
concessione, i mezzi finanziari occorrenti per  anticipare  tutta  la
spesa; 
 
    4°  il  progetto  tecnico  esecutivo  della  bonifica,  e  quello
economico compilato a' termini degli articoli 12 e 13. 
 
  I documenti di cui al n. 2° non occorrono,  quando  la  domanda  e'
presentata  da  un'associazione  volontaria  di  provincie  o  comuni
interessati o dal consorzio speciale, e  dalle  deliberazioni  stesse
costitutive risultino gli elementi richiesti.