Art. 36. Alla domanda di concessione, da presentarsi al prefetto, debbono essere uniti: 1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per provincie, comuni e comprensori; 2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della provincia o del comune richiedente, ovvero dei Consigli delle provincie e dei comuni associati, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o dell'assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalita' principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti; 3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa; 4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilato a' termini degli articoli 12 e 13. I documenti di cui al n. 2° non occorrono, quando la domanda e' presentata da un'associazione volontaria di provincie o comuni interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.