(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Prima di fare la domanda a' termini  del  precedente  articolo,  il
richiedente puo' presentare,  per  una  istruttoria  preliminare,  un
progetto di sola massima,  corredato  del  piano  di  esecuzione  dei
lavori in  ragione  di  ordine  e  di  tempo.  Il  prefetto,  sentito
l'ufficio del Genio civile, trasmette il  progetto  alla  Commissione
tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
  Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici,  comunica  al  richiedente  le  proprie  osservazione   sul
progetto di massima, salva e riservata ogni  ulteriore  decisione  in
merito alla concessione.