(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Il prefetto, accertata la regolarita' degli atti presentati con  la
domanda di concessione di cui all'art. 36, li  trasmette  all'ufficio
del Genio civile che, verificato il  progetto  tecnico  esecutivo  ai
termini dell'articolo 10 del testo unico della legge 22  marzo  1900,
n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le  bonifiche,
la quale ne riferisce al Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
  Il   Ministero,   esaminato   preliminarmente   se    nulla    osti
all'accoglimento della domanda, dispone la pubblicazione  degli  atti
per mezzo del prefetto. 
 
  La pubblicazione non occorre per  gli  effetti  della  concessione,
quando sugli atti stessi si sieno  pronunciati  favorevolmente  tutti
gli interessati.