(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione,
ritenga di  potere  accogliere  la  domanda,  promuove  l'avviso  del
Ministero del Tesoro, del Consiglio superiore  dei  Lavori  Pubblici,
del Consiglio superiore di  Sanita'  e  del  Consiglio  di  Stato,  e
provvede definitivamente can uno o piu' decreti motivati: 
 
    a) sulle opposizioni e sui reclami presentati; 
 
    b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di  cui
ai capoversi a), d) dell'art. 34, quando gia' non abbia  avuto  luogo
a' termini dell'art. 16; 
 
    c) all'approvazione del progetto tecnico; 
 
    d) all'approvazione del progetto economico; 
 
    e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del testo unico
della legge 22 marzo 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e
fissando i termini per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori; 
 
    f) alla determinazione della quota di  concorso  dello  Stato  in
conformita' dell'art. 10 della citata legge, deducendo  la  spesa  di
progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente. 
 
  Nei  casi  di  cui  al  capoverso  b),  se   l'accoglimento   delle
opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio
della bonifica  oltre  i  due  decimi  della  superficie  totale,  la
concessione non puo' aver luogo senza  una  nuova  deliberazione  del
richiedente,  a'  termini  dell'art.  36,  n.  2,  e  senza  che  sia
convenientemente modificato il progetto economico.