Art. 39. Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di potere accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del Tesoro, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio superiore di Sanita' e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente can uno o piu' decreti motivati: a) sulle opposizioni e sui reclami presentati; b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a), d) dell'art. 34, quando gia' non abbia avuto luogo a' termini dell'art. 16; c) all'approvazione del progetto tecnico; d) all'approvazione del progetto economico; e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori; f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato in conformita' dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente. Nei casi di cui al capoverso b), se l'accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale, la concessione non puo' aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, a' termini dell'art. 36, n. 2, e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico.