Art. 40. Qualora necessita' tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la concessione e' dichiarata priva di effetto. Il concessionario, con nuove deliberazioni, a' termini dell'art. 36, n. 2, puo' chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.