(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Qualora necessita' tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente,  a
giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non  ancora
intrapresa, la concessione e' dichiarata priva di effetto. 
 
  Il concessionario, con nuove deliberazioni,  a'  termini  dell'art.
36, n. 2, puo' chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.