(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Il prefetto dispone la pubblicazione: 
 
    a) del piano particolareggiato di esecuzione con  l'elenco  delle
ditte espropriande; 
 
    b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che  sono
ammesse  opposizioni  per   soli   errori   di   fatto   verificatisi
nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti  nel  progetto
economico gia' definitivamente approvato. 
 
  Sulle opposizioni provvede il Ministero dei Lavori Pubblici.