Art. 41. Il prefetto dispone la pubblicazione: a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte espropriande; b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificatisi nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico gia' definitivamente approvato. Sulle opposizioni provvede il Ministero dei Lavori Pubblici.