(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  Per la gestione dei lavori  il  concessionario  deve  osservare  le
norme e  forme  prescritte  pei  lavori  di  conto  dello  Stato,  le
condizioni dell'atto di concessione,  il  progetto  approvato  ed  il
relativo capitolato. 
 
  Per il controllo  e  la  vigilanza  tecnica  ed  amministrativa  si
applicano gli articoli 56, 57 e 58. 
 
  Ultimati i lavori, il collaudo e' eseguito da uno o piu' funzionari
del Genio civile nominati dal Ministero. 
 
  Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando
sia compiuta la bonifica di uno dei  bacini,  in  cui  fu  divisa,  o
quando, a giudizio dei funzionari incaricati del  collaudo,  un'opera
di costo  non  inferiore  al  quarto  della  spesa  prevista  per  la
concessione possa funzionare regolarmente da sola per  lo  scopo  pel
quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.