Art. 43. Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di concessione, il progetto approvato ed il relativo capitolato. Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli 56, 57 e 58. Ultimati i lavori, il collaudo e' eseguito da uno o piu' funzionari del Genio civile nominati dal Ministero. Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando sia compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, un'opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pel quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.