(Testo unico-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
(Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo  Capoverso  articolo
                174 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Col  concorso  delle  provincie  e  degl'interessati   riuniti   in
Consorzio lo Stato provvede: 
 
      a) alle  opere  lungo  i  fiumi  arginati  e  loro  confluenti,
parimenti arginati, dal punto in cui le acque  cominciano  a  correre
entro argini continui, e quando tali opere provvedano  ad  un  grande
interesse di una provincia; 
 
      b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che
si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; 
 
      c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie
e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua. 
 
  Nessun'opera potra' essere dichiarata di 2ยช categoria  se  non  per
legge.