Art. 5. (Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo Capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato F). Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio lo Stato provvede: a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia; b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua. Nessun'opera potra' essere dichiarata di 2ยช categoria se non per legge.