(Testo unico-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
             (Art. 95 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Le spese per  le  opere  indicate  nell'articolo  precedente  vanno
ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei  Consorzi,  per
una meta' a carico dello Stato, l'altra meta' per un quarto a  carico
della provincia o delle  provincie  interessate,  e  pel  restante  a
carico degli altri interessati. 
 
  Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori  e  di
guardia delle arginature.