Art. 6. (Art. 95 legge 20 marzo 1865, allegato F). Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una meta' a carico dello Stato, l'altra meta' per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati. Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.