(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 29)
                              Art. 29. 
 
                         Assemblea regionale 
 
  1. L'assemblea regionale e' costituita  da  delegati  eletti  dalle
assemblee dei comitati  locali  della  regione,  secondo  criteri  di
proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un
membro ogni  50  soci  attivi,  nonche'  da  sei  membri  di  diritto
rappresentati dagli organi  di  vertice  regionali  delle  componenti
volontaristiche della Croce rossa italiana. 
  2. Essa si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  regionale,
mediante avviso da comunicarsi almeno  dieci  giorni  prima  a  mezzo
posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in
prima convocazione con la maggioranza assoluta degli  aventi  diritto
e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno  un  terzo  dei
medesimi. L'assemblea  adotta  le  proprie  decisioni  a  maggioranza
semplice dei presenti. 
  3. L'assemblea regionale: 
    a) elegge  il  presidente  regionale  fra  i  soci  attivi  della
regione; 
    b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale
fra i propri componenti; 
    c) elabora le  linee  generali  di  sviluppo  dell'attivita'  del
comitato  regionale,  in   coerenza   con   le   strategie   indicate
dall'assemblea nazionale; 
    d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
conto consuntivo e la relazione annuale,  predisposti  dal  consiglio
direttivo regionale.