Art. 29. Assemblea regionale 1. L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. 3. L'assemblea regionale: a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della regione; b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri componenti; c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate dall'assemblea nazionale; d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio direttivo regionale.