(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 30)
                              Art. 30. 
 
                    Consiglio direttivo regionale 
 
  1. Il consiglio direttivo regionale e'  costituito  dal  presidente
regionale e da 12 membri soci della Croce rossa  italiana  di  cui  6
elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e
6 di diritto rappresentati dagli organi di  vertice  regionali  delle
componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 
  2. Il consiglio direttivo regionale: 
    a) nomina, tra i propri componenti e su proposta  del  presidente
regionale, il vice presidente regionale; 
    b) delibera in merito ai programmi ed ai  piani  di  attivita'  e
indica  le  priorita'  e  gli  obiettivi  strategici   del   comitato
regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale; 
    c) predispone un proprio bilancio di  previsione  e  le  relative
variazioni,  il  conto  consuntivo  e  la  relazione  annuale   sulla
attivita'  svolta,  da  sottoporre  all'approvazione   dell'assemblea
regionale; 
    d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici; 
    e) invia al comitato centrale, entro il mese di  marzo  dell'anno
successivo,  la  relazione   sull'attivita'   svolta   dai   comitati
provinciali e locali; 
    f)  vigila  sull'andamento  dell'attivita'  dell'associazione  in
ambito regionale, verificandone la rispondenza alle  esigenze  locali
ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale. 
  3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due
consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma
1. 
  4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu'  uno
dei membri del consiglio direttivo;  il  consiglio  delibera  con  la
maggioranza semplice dei presenti. 
  5. Il presidente convoca il consiglio  direttivo  regionale  almeno
una volta ogni due mesi. 
  6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in
carica quattro anni. I membri non possono essere confermati  piu'  di
una volta consecutivamente.