Art. 30. Consiglio direttivo regionale 1. Il consiglio direttivo regionale e' costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e 6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana. 2. Il consiglio direttivo regionale: a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale, il vice presidente regionale; b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale; c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale; d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici; e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attivita' svolta dai comitati provinciali e locali; f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale. 3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1. 4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti. 5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi. 6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.