(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 31)
                              Art. 31. 
 
                        Presidente regionale 
 
  1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale  fra  i
soci attivi della Regione, assume anche  le  funzioni  di  presidente
dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in
carica quattro anni ed e' rieleggibile per  non  piu'  di  una  volta
consecutivamente. 
  2. Convoca e presiede il  consiglio  direttivo  regionale,  nonche'
l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita'  regionali.
In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice  presidente
ne assume le funzioni.