(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 32)
                              Art. 32. 
 
                         Direttore regionale 
 
  1. Il direttore  regionale  e'  scelto  tra  i  dirigenti  previsti
nell'ambito della dotazione organica. 
  2.  Gli  incarichi  di  direzione  regionale  sono  conferiti   dal
direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale. 
  3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto
delle attitudini e delle capacita' professionali  in  relazione  alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. 
  4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di
organizzazione delle risorse umane e strumentali;  adottano  tutti  i
provvedimenti che impegnano l'ente  verso  l'esterno  che  non  siano
espressamente riservate all'organo di indirizzo politico. 
  5. Dell'attivita' amministrativa, della  gestione  e  dei  relativi
risultati essi rispondono al direttore generale. 
  6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo
massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo. 
 
          Nota all'art. 32: 
              - L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, recante: «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» dispone: 
              «Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. (Art.  19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). 
              1. Per il conferimento di ciascun incarico di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente, valutate anche in considerazione  dei  risultati
          conseguiti con riferimento  agli  obiettivi  fissati  nella
          direttiva annuale e  negli  altri  atti  di  indirizzo  del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi diversi non si applica  l'art.  2103  del  codice
          civile. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque,  non  puo'  eccedere,  per  gli
          incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e  4,
          il termine di tre  anni  e,  per  gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni.  Gli
          incarichi   sono   rinnovabili.   Al    provvedimento    di
          conferimento dell'incarico accede un contratto  individuale
          con  cui  e'   definito   il   corrispondente   trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 
              3. Gli incarichi di segretario generale  di  Ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi  sono  conferiti  a  persone  di  particolare   e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita' in organismi ed enti pubblici  o  privati  ovvero
          aziende pubbliche o private con  esperienza  acquisita  per
          almeno un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale, culturale  e  scientifica  desumibile  dalla
          formazione   universitaria    e    postuniversitaria,    da
          pubblicazioni scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di
          lavoro maturate, anche presso amministrazioni  statali,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o che provengano dai settori della ricerca,  della  docenza
          universitaria,  delle  magistrature  e  dei   ruoli   degli
          avvocati  e  procuratori  dello   Stato.   Il   trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              7. Comma abrogato dall'art. 3,  comma  1,  lettera  h),
          legge 15 luglio 2002, n. 145. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.».