Art. 21. Ratifica ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Il Ministro della giustizia Castelli Per il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare Il Ministro della giustizia e Guardia Sigilli Firmato