Allegato I (previsto dall'articolo 7) REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 1. Requisiti in materia di protezione. Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche piu' recenti, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensita' tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione; b) presentino un livello d'immunita' alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile. 2. Requisiti specifici per gli impianti fissi. Installazione e utilizzo previsto di componenti: Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche' gli impianti fissi sono in funzione.