(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                                           (previsto dall'articolo 7) 
             REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 
1. Requisiti in materia di protezione. 
  Le  apparecchiature  sono  progettate  e  fabbricate,  secondo   le
tecniche piu' recenti, in modo tale che: 
    a) le perturbazioni elettromagnetiche  prodotte  non  raggiungano
un'intensita'  tale  da  impedire  il  normale  funzionamento   delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione; 
    b)  presentino  un   livello   d'immunita'   alle   perturbazioni
elettromagnetiche  prevedibili  nelle  condizioni  d'uso   cui   sono
destinate  tale  da  preservarne  il  normale  funzionamento  da   un
deterioramento inaccettabile. 
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi. 
  Installazione e utilizzo previsto di componenti: 
    Gli  impianti   fissi   sono   installati   secondo   le   regole
dell'ingegneria industriale e le  indicazioni  sull'uso  cui  i  loro
componenti sono destinati, al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  in
materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole  di  ingegneria
industriale sono documentate e la persona  responsabile  le  tiene  a
disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche'
gli impianti fissi sono in funzione.