(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  E' permesso il prestito dei libri contro deposito in denaro di  una
somma   che   sara'   determinata   dal   capo    della    biblioteca
proporzionatamente al valore  dei  libri  stessi,  e  che  sara'  dal
richiedente il prestito, versata alla tesoreria dello Stato. 
 
  La restituzione del deposito avra' luogo in seguito  a  nulla  osta
del capo della biblioteca, da rilasciarsi a tergo della quietanza. 
 
  Trascorso un anno dal deposito fatto, questo, quando non sia  stato
ritirato  o  rinnovato,  se  inferiore  alle  lire   duecento   sara'
introitato in conto entrate del tesoro e la restituzione  non  potra'
essere chiesta che al Ministero del tesoro e con istanza in carta  da
bollo corredata della quietanza originale.  I  depositi  superiori  a
detta somma verranno passati d'ufficio, a spese del depositante, alla
Cassa depositi e prestiti, dalla quale non potranno  essere  ritirati
che in seguito a decreto di  svincolo  emanato  dal  Ministero  della
pubblica istruzione.