(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Alle persone non comprese nelle precedenti categorie, possono esser
prestati i libri con una speciale malleveria, la quale sara': 
 
      a) per un'opera determinata, e per non oltre due mesi, a favore
degli studenti delle scuole medie e dei maestri elementari (Mod. C); 
 
      b) per non piu' di tre opere alla volta, e  per  non  oltre  un
anno, a favore degli studenti  delle  Universita'  e  degli  Istituti
superiori (Mod. D) e del pubblico (Mod. E).