(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Possono prestare malleveria presso le biblioteche delle  rispettive
sedi, per coloro che sono ivi dimoranti: 
 
      a) i ministri, i sottosegretari di Stato; 
 
      b) i prefetti di Provincia; 
 
      c) i magistrati fino al grado di presidente del tribunale e  di
procuratore del Re; 
 
      d) i membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti fino
al grado di referendario inclusive; 
 
      e) i provveditori agli studi; 
 
      f) i direttori di archivi di Stato; 
 
      g) i professori ordinari e straordinari delle RR. Universita' e
RR. Istituti superiori. 
 
  Le persone qui sopra indicate non possono prestare piu'  di  cinque
malleverie ad un tempo.